Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
3.5 Effetti del trattato
Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione e i Cantoni, poiché la Svizzera non lo traspone nel diritto nazionale.
3.6 Aspetti giuridici
3.6.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento di questo regolamento UE si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.
L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.
Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).
Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale conferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione del presente scambio di note.
Questo decreto federale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 par. 1 lett. d n. 3 Cost.). Come già indicato (cfr. punto 3.1.3), la Svizzera ha tempo fino al 17 maggio 2026 per ultimare la procedura nazionale per il recepimento del regolamento e per informare l’UE in merito all’adempimento di tutti i requisiti costituzionali.
3.6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Con il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera come sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE stipulati nel quadro dell’AAS. Non è tuttavia tenuta a trasporre il regolamento UE, non essendoci equivalenza tra le procedure d’asilo alla frontiera dell’UE e la procedura all’aeroporto in Svizzera.
Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera è inoltre compatibile con gli altri impegni internazionali della Svizzera.