Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
3.6.3 Forma dell’atto (decreto federale)
Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera non implica l’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del pertinente scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, nella legislazione nazionale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.
Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera contiene norme di diritto. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
3.6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
3.6.5 Trasposizione nel diritto nazionale
Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è un atto legislativo dettagliato del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso prevede una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta alla frontiera esterna Schengen in virtù delle disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo o in virtù di un diritto nazionale equivalente. Poiché la procedura all’aeroporto della Svizzera alla frontiera esterna Schengen non è equivalente alla procedura d’asilo alla frontiera dell’UE basata sul regolamento sulla procedura d’asilo (cfr. punto 3.4.3), la Svizzera non è tenuta a trasporre nel diritto nazionale le disposizioni di tale regolamento UE. Ciò è stato confermato anche dalla Commissione europea. Pertanto, il recepimento del regolamento non deve essere trasposto nel diritto nazionale.