Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
4 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento Eurodac
4.1 Situazione iniziale
4.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il regolamento n. 603/201365 in vigore dal 2015 per la Svizzera e, nella versione precedente, dal 2008 consente attualmente di disporre delle impronte digitali di tutti i richiedenti l’asilo e delle persone entrate illegalmente nello spazio di Dublino. Tali informazioni sono essenziali per consentire l’applicazione del regolamento Dublino III attualmente in vigore. La revisione completa del regolamento n. 603/2013 si propone di ampliare la portata dei dati raccolti e il loro utilizzo per altri scopi che rientrano nella politica migratoria globale dell’UE. Ciò riguarda in particolare il rimpatrio delle persone in situazione di soggiorno irregolare e la gestione della migrazione secondaria. La procedura di acquisizione dei dati da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza (terrorismo, reati gravi) è semplificata. L’interoperabilità dei sistemi dell’UE deve ora comprendere anche il sistema Eurodac.
Il 14 maggio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il regolamento Eurodac che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013. Il 17 maggio 2024 tale regolamento è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Poiché in linea di principio la Svizzera si è impegnata, nell’ambito dell’AAD, a recepire nel proprio diritto nazionale tutti gli sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac e ad applicarli, se necessario, nel proprio diritto interno (art. 1 par. 3 e art. 4 AAD), il Consiglio federale ha deciso il 14 agosto 2024 di accettare il recepimento di questo regolamento UE, previo soddisfacimento dei necessari requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAD).
Inoltre, dal luglio 2013 il regolamento Eurodac contiene disposizioni che consentono alle autorità incaricate dell’applicazione della legge di accedere ai dati contenuti nell’Eurodac. L’accesso all’Eurodac a fini di contrasto esula dal campo di applicazione dell’accordo di associazione a Dublino e non costituisce pertanto uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Pertanto, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di stipulare un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili anche nell’ambito della sicurezza interna. Il protocollo aggiuntivo all’Accordo di associazione a Dublino concluso con la Svizzera e il Liechtenstein (di seguito «protocollo Eurodac») è stato firmato a Bruxelles il 27 giugno 2019. Il testo dell’accordo prevede, per il recepimento delle modifiche delle disposizioni relative all’accesso delle autorità di contrasto, una
65 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180, 29.6.2013, pag. 1.