Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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procedura specifica di partecipazione alla loro elaborazione, vale a dire alle norme dell’AAD. In altri termini, la procedura di adozione è la stessa descritta al primo paragrafo di questo punto.

La banca dati Eurodac contiene ora, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto delle diverse categorie di persone, ossia ulteriori dati personali sensibili. Il catalogo dei dati inseriti nel sistema Eurodac è ulteriormente ampliato (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita ecc.). Nuove categorie di persone saranno inoltre inserite nel sistema.

L’entrata in funzione del sistema riveduto è prevista per il 2026.

4.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Contrariamente al settore della cooperazione Schengen, l’accordo di associazione a Dublino non prevede la partecipazione diretta della Svizzera alle deliberazioni degli organi dell’UE. Quest’ultima può tuttavia esercitare il proprio diritto di controllo nell’ambito del comitato misto composto da rappresentanti della Commissione europea e dei Paesi membri dell’UE. La rifusione del regolamento Eurodac è stata avviata nel 2016 con una nuova proposta della Commissione66, tuttavia i lavori sono stati interrotti. Nel settembre 2020 è stata presentata agli organi europei una proposta riveduta nell’ambito dell’avamprogetto di Patto sulla migrazione e l’asilo. Tale proposta era direttamente collegata alle proposte di rifusione del regolamento Dublino e al nuovo meccanismo di solidarietà ivi delineato. La revisione del regolamento Eurodac è intervenuta prima di altri elementi del Patto, nel senso di un approccio progressivo volto a evitare ostacoli politici durante la negoziazione dell’accordo. A seguito dell’accordo politico del 22 giugno 2022, il 12 dicembre 2022 il Consiglio d’Europa ha adottato il mandato di negoziazione per il nuovo regolamento Eurodac.

Conformemente ai suoi accordi di associazione, la Svizzera non era invitata a partecipare alle discussioni sull’Eurodac a livello tecnico. Per contro, è stata generalmente rappresentata nelle discussioni a livello ministeriale (Consiglio GAI). Le rispettive presidenze hanno informato gli Stati associati in modo informale e in tempo reale sullo stato di avanzamento delle discussioni nei gruppi di lavoro. La Svizzera si è inoltre espressa per iscritto in merito all’adeguamento del regolamento, esercitando così anche un diritto di partecipazione.

Il trilogo si è concentrato in particolare sulla nuova categoria di registrazione da introdurre per i beneficiari di protezione temporanea. Il Parlamento europeo è rimasto contrario all’inclusione della categoria delle persone che beneficiano di protezione temporanea, ritenendo che queste rientrino nell’ambito di una direttiva annessa e non nella legislazione strettamente connessa alla gestione della migrazione, che è l’obiettivo principale dell’Eurodac. Alla fine, tuttavia, i colegislatori si sono accordati sulla memorizzazione in Eurodac dei dati delle persone che beneficiano di protezione temporanea. Ciò comprende anche uno statuto di protezione nazionale equivalente a

66 COM (2016) 272 finale