Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

quello di protezione temporanea dell’UE, come lo statuto di protezione svizzero S in un nuovo caso di applicazione.

Dopo l’adozione del mandato negoziale della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo il 22 giugno 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha definito le linee guida per i negoziati in vista dei triloghi con il Parlamento europeo. Un compromesso è stato raggiunto in occasione dell’ultimo trilogo del 20 dicembre 2023. Il regolamento è stato adottato l’8 febbraio 2024 dal COREPER e il 14 febbraio 2024 dalla commissione LIBE. Il compromesso raggiunto è stato approvato dal Parlamento europeo (in seduta plenaria) il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. Lo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024.

Senza previa informazione da parte dell’UE, la notifica ha escluso per la Svizzera alcuni elementi del regolamento Eurodac. D’intesa con l’UE è stato possibile prospettare un’ulteriore notifica per gli elementi centrali per la Svizzera (accesso ai dati Eurodac da parte delle autorità di contrasto, confronto dei dati biometrici nel sistema centrale e disposizioni rilevanti per Schengen). Questa seconda notifica è avvenuta il 12 giugno 2024.

Dai colloqui con la Commissione europea è invece emerso che la Svizzera potrebbe partecipare alla cooperazione Eurodac nel quadro della protezione temporanea e della ricollocazione solo dopo aver negoziato e concluso accordi supplementari con l’UE.

4.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac

L’articolo 1 paragrafo 1 AAD obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac dopo la firma dell’accordo.

L’articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac: innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 4 par. 2 AAD).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché il regolamento Eurodac da recepire è giuridicamente vincolante, il suo recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.