Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. punto 4.8.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 4 par. 3 AAD). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum.

Il regolamento Eurodac modifica anche il regolamento (UE) 2019/818 rilevante ai fini Schengen. Si tratta di un regolamento UE già recepito dalla Svizzera come sviluppo di Schengen ovvero per il quale è in corso la procedura di recepimento. Nel quadro del recepimento del presente regolamento UE, la Svizzera pertanto deve anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali.

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Dublino/Eurodac e pertanto anche della cooperazione Schengen (art. 14 par. 2 AAD in combinato disposto con l’art. 7 par. 4 AAS).

Trattandosi del recepimento delle disposizioni relative all’accesso delle autorità di contrasto, quest’ultimo è disciplinato dal protocollo Eurodac. Il testo dell’accordo prevede all’articolo 3 una procedura specifica per la partecipazione alla loro elaborazione e rinvia alle norme dell’AAD. In altri termini, la procedura di adozione è la stessa descritta ai paragrafi precedenti.

Nella fattispecie, il regolamento Eurodac è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere la sua nota di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell’UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l’UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e un’ulteriore notifica del regolamento in questione. L’attesa di questa notifica ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta il 14 agosto 2024 .

Il regolamento Eurodac è stato notificato alla Svizzera la prima volta il 17 maggio 2024, mentre la notifica successiva è avvenuta il 12 giugno 2024. Il termine massimo per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE in oggetto scade pertanto il 17 maggio 2026 (per il regolamento Eurodac il 12 giugno 2026).

I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall’entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi. Già a partire dal 12 giugno 2026 saranno applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell’art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento