Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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sugli accertamenti. Tuttavia, l’articolo 26 del regolamento Eurodac si applica a decorrere dal 12 giugno 2029.

4.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Dublino che nel quadro dell’obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d’asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

Il recepimento e la trasposizione del regolamento UE non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere ai propri obblighi derivanti dall’AAD.

4.2 Linee essenziali del regolamento UE

Il nuovo sistema Eurodac è uno strumento utile per diverse procedure, in particolare per determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo e ora anche per la procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati prevista dal regolamento sul reinsediamento. Sarà altrettanto utile per le procedure previste dal diritto degli stranieri per le persone in situazione di soggiorno irregolare nello spazio di Dublino. Inoltre, in futuro la concessione della protezione temporanea ai sensi della direttiva sull’afflusso massiccio dovrà riflettersi nel sistema. Nell’Eurodac dovranno essere segnalate anche le persone tratte in salvo in mare.

Il nuovo regolamento modifica anche i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818. Le modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 prevedono che il sistema ETIAS confronti automaticamente i propri dati con quelli dell’Eurodac. Inoltre, in caso di corrispondenza l’unità nazionale ETIAS avrà accesso all’Eurodac («Zugang») in sola lettura. Infine, l’ETIAS dovrà essere operativo indipendentemente dall’interoperabilità con l’Eurodac o il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS- TCN).

Il regolamento (UE) 2019/818 è modificato allo scopo di precisare che le autorità designate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Eurodac sono anche «autorità designate» ai sensi di tale regolamento. Inoltre, sono definiti i dati Eurodac interessati dall’interoperabilità.

La nuova versione del regolamento può essere così sintetizzata:

– Nuovi obiettivi del sistema Eurodac: l’obiettivo principale dell’Eurodac resta l’attuazione delle procedure Dublino previste dal nuovo regolamento AMMR. L’Eurodac dovrà anche contribuire a semplificare e ad accelerare la procedura