Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Dublino, integrando nel suo sistema ogni fase della stessa. L’Eurodac contribuirà inoltre a rafforzare i controlli sull’immigrazione irregolare nell’UE: i dati delle persone entrate illegalmente nell’UE saranno oggetto non soltanto di registrazione nell’Eurodac, ma anche di un confronto automatico con i dati esistenti. Inoltre, la migrazione illegale all’interno dell’UE sarà controllata e impedita confrontando la biometria delle persone che vi soggiornano illegalmente con la banca dati esistente e registrandola ex novo nell’Eurodac. Tali obiettivi sono complementari a quelli del nuovo regolamento sugli accertamenti (cfr. punto 5). L’istituzione di un Patto sulla migrazione e l’asilo con tutta una serie di regolamenti volti a rivedere la gestione dell’asilo e della migrazione a livello europeo ha influenzato anche la revisione già in corso del regolamento Eurodac. L’obiettivo di una politica d’asilo più sostenibile, basata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità tra gli Stati, va di pari passo con la volontà di prevenire i movimenti secondari all’interno dell’UE. D’altro canto, l’obiettivo di sicurezza è sempre presente e l’uso dei dati Eurodac a tale scopo è garantito.
– Nuove categorie di persone: al fine di conseguire gli obiettivi enunciati, in particolare una migliore ripartizione delle responsabilità tra gli Stati, sono inseriti anche i dati di nuove categorie di persone. Attualmente i richiedenti protezione internazionale e le persone entrate illegalmente nello spazio Schengen devono sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali. In futuro verranno rilevati dati personali, compresi i dati biometrici, e verrà effettuata una registrazione nel sistema centrale anche delle persone che soggiornano illegalmente, delle persone ammesse nel quadro del reinsediamento di un gruppo di rifugiati e delle persone che hanno ottenuto protezione temporanea, nonché delle persone accolte dopo un salvataggio in mare. La registrazione di una persona come richiedente protezione internazionale non esenta tuttavia gli Stati Dublino dall’obbligo di registrarla, se del caso, anzitutto come persona appartenente a un’altra categoria (salvataggio in mare o soggiorno illegale).
– Interoperabilità: il sistema d’informazione Eurodac deve essere parte integrante dell’interoperabilità e della relativa architettura informatica e quindi essere di utilità nell’ambito di altre procedure, come quelle relative al sistema di informazione visti (VIS), al sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e al sistema di ingressi/uscite (EES).
In altri termini, non appena si inseriscono dati nell’Eurodac o si aggiorna una serie di dati Eurodac contenente determinati dati minimi, si avvia una ricerca nei diversi sistemi europei (EES, VIS, ETIAS, SIS e per gli Stati europei ECRIS-TCN) basata sui dati biometrici, di identità e dei documenti di viaggio. Inoltre, i dati del rilevatore di identità multiple (MID) e dell’archivio comune di dati di identità (CIR) sono ora disponibili anche per le autorità competenti per l’inserimento dei dati nell’Eurodac. Le autorità di contrasto avranno parimenti accesso ai dati Eurodac attraverso il CIR. I regolamenti sull’interoperabilità (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 dovrebbero essere applicati nel corso del 2026. La successiva entrata in vigore del regolamento Eurodac riveduto avverrà contemporaneamente alla messa in servizio del sistema Eurodac interoperabile. L’Eurodac sarà allora costituito da un sistema centrale e dal CIR