Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata contenente dati biometrici e alfanumerici.

– Salvaguardia del principio di prevalenza della garanzia di protezione delle persone: se da una corrispondenza dei dati biometrici emerge che una domanda d’asilo è stata depositata nell’UE, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca provvede affinché la procedura Dublino sia seguita sistematicamente. Lo scopo principale del confronto Eurodac resta quello di garantire che nessun richiedente protezione internazionale sia rinviato nel Paese d’origine o in un Paese terzo in violazione del principio di non respingimento e senza che la sua domanda d’asilo sia stata trattata dallo Stato Dublino competente.

– Immagine del volto e regole specifiche per i minori: nell’Eurodac viene registrata, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto di ogni persona registrata a partire dai 6 anni di età, e non più a partire dai 14 anni. Sono previste norme particolari per la rappresentanza dei minori e per la formazione del personale addetto al rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. L’obbligo di acquisire un’immagine del volto da trasmettere al sistema centrale Eurodac è finalizzato al confronto in combinazione con le impronte digitali o separatamente se queste non sono utilizzabili. L’inserimento di immagini del volto nel sistema centrale dovrebbe consentire a lungo termine di effettuare ricerche tramite un software di riconoscimento facciale. Gli Stati continueranno a rilevare le impronte digitali delle dieci dita. Contrariamente a quanto disciplinato per il VIS, non è prevista un’età massima per il rilevamento delle impronte digitali.

Per la prevenzione, l’individuazione o l’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, le autorità designate potranno ottenere dalla CO fedpol dati sulla base di un confronto delle immagini del volto, a condizione che le impronte digitali non possano essere utilizzate. Questo uso eccezionale delle immagini del volto dovrà essere verificato da esperti di dati biometrici.

– Comunicazione dei dati: il nuovo regolamento Eurodac prevede nuove norme per la comunicazione di dati personali a Stati terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati (art. 49 e 50). D’ora in poi sarà consentita la comunicazione di tali dati allo scopo di identificare un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in quanto rientra nel nuovo obiettivo del regolamento. Occorre nondimeno garantire che tale comunicazione di dati non metta in alcun modo in pericolo la persona interessata. L’aggiunta di questa condivisione di informazioni con Paesi terzi in taluni casi armonizza il funzionamento dell’Eurodac con quello di altre banche dati, quali il VIS, l’ETIAS e l’EES, rette da disposizioni analoghe in materia di condivisione di informazioni, in particolare a fini di rimpatrio.

– Nuovi dati registrati nell’Eurodac: la rifusione del regolamento Eurodac prevede la registrazione di nuove informazioni o dati per tutte le categorie di persone, comprese le persone oggetto di una procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati. L’obiettivo è innanzitutto quello di avere un profilo più accurato delle persone registrate. Occorre peraltro tenere conto anche