Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
dell’aspetto della sicurezza, motivo per cui l’indicazione di una possibile minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna deve figurare nel sistema, segnatamente in relazione all’analisi effettuata nell’ambito del regolamento sugli accertamenti.
– Collegamenti tra i fascicoli e statistiche: le diverse serie di dati saranno collegate tra loro. In questo modo le statistiche saranno più chiare e incentrate sulle persone. In tale contesto, nel sistema sarà iscritto anche il rifiuto della protezione. La cancellazione dall’Eurodac di una serie di dati comporterà anche la cancellazione di tutte le serie di dati a essa collegate. L’agenzia eu- LISA potrà inoltre elaborare statistiche intersistemiche con i dati di EES, VIS ed ETIAS. Tali statistiche saranno messe a disposizione della Commissione europea, dell’EUAA e di Frontex. La Commissione europea dovrà precisarne il contenuto. A tal fine le vengono attribuite competenze di esecuzione.
– Architettura e gestione operativa del sistema centrale: sono state apportate modifiche all’infrastruttura di comunicazione per consentire al sistema centrale di utilizzare la rete EuroDomain, con notevoli economie di scala. La gestione operativa della rete DubliNet, quale infrastruttura di comunicazione distinta esistente ai fini del regolamento Dublino, è stata anch’essa integrata nell’architettura del sistema e garantirà il trasferimento della gestione finanziaria e operativa a eu-LISA.
4.3 Commento ai singoli articoli del trattato
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Scopo dell’«Eurodac»
Oltre ai compiti finora svolti, l’Eurodac deve anche sostenere i nuovi programmi di reinsediamento (par. 1 lett. b) e agevolare il controllo dell’immigrazione irregolare nello spazio Schengen, l’individuazione di movimenti secondari e l’identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare (par. 1 lett. c). Deve inoltre concorrere alla protezione dei minori, in particolare anche nel contesto del perseguimento penale (par. 1 lett. d). La conservazione nel CIR di dati biometrici, sull’identità e sui documenti di viaggio intende facilitare l’identificazione delle persone registrate nell’Eurodac (par. 1 lett. f). L’Eurodac deve altresì sostenere gli obiettivi dell’ETIAS (par. 1 lett. g) e del VIS (par. 1 lett. h) così come un’elaborazione delle politiche tramite la produzione di statistiche (par. 1 lett. i). Infine, l’Eurodac deve contribuire all’attuazione della direttiva sull’afflusso massiccio (par. 1 lett. j).
Il paragrafo 2 fa ora riferimento e si limita, riguardo al trattamento dei dati, agli obiettivi stabiliti nei regolamenti (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818, (CE) n. 767/2008, nella direttiva sull’afflusso massiccio, nel regolamento AMMR e nel regolamento sul reinsediamento. Menziona inoltre il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana e del principio di non respingimento. Inoltre, il trattamento dei dati personali in conformità del regolamento non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.