Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 2 Definizioni

Oltre a quelle già esistenti nel regolamento Eurodac, sono state introdotte nuove definizioni, per esempio «dati biometrici» (par. 1 lett. s) o «dati alfanumerici» (par. 1 lett. t). Occorre ora rilevare le impronte digitali, piatte e rollate, di tutte e dieci le dita di tutte le categorie di persone. Attualmente la Svizzera procede già in tal senso. Viene inoltre definita la nozione di «soggiorno irregolare» (par. 1 lett. g) come pure altre nozioni, quali i «dati di identità» (par. 1 lett. x) o la «serie di dati» (par. 1 lett. y).

Art. 3 Architettura del sistema e principi di base

Attualmente Eurodac è costituito da un sistema centrale con un’unità centrale, un piano e un sistema di continuità operativa e da un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri. In futuro comprenderà anche una parte del CIR ai sensi del regolamento (UE) 2019/818 (par. 1 lett. c) e un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) e il CIR ai sensi del regolamento (UE) 2019/818 (par. 1 lett. d).

Si precisano inoltre i dati conservati nel CIR (par. 2), fra cui impronte digitali, immagine del volto, cognomi e nomi, cognomi precedenti, cittadinanze, data e luogo di nascita, sesso e, ove disponibili, tipo e numero del documento di identità o del documento di viaggio e data di scadenza di quest’ultimo. Gli altri dati Eurodac sono conservati soltanto nel sistema centrale di Eurodac. Si stabilisce inoltre che l’infrastruttura di comunicazione Eurodac utilizzerà la rete esistente dei «servizi transeuropei sicuri per la telematica tra amministrazioni» (TESTA). I dati riguardanti le persone trasmessi all’Eurodac o dall’Eurodac sono cifrati (par. 3).

Ciascuno Stato membro dovrà poi disporre di un unico punto di accesso nazionale (par. 4). In Svizzera questo compito è svolto dalla SEM. Europol dispone di un punto di accesso unico.

Il paragrafo 5 rimane invariato e corrisponde all’attuale articolo 3 paragrafo 3. I rimandi sono stati modificati.

Tutte le serie di dati registrate nell’Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza (par. 6). Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali o delle immagini del volto. Se necessario, il confronto automatico viene verificato da un esperto conformemente agli articoli 27 e 28 (si veda in proposito il commento all’art. 38). Lo stesso vale anche per il confronto delle immagini del volto senza impronte digitali. Se conferma il riscontro, lo Stato membro ricevente trasmette a eu-LISA una notifica che conferma il collegamento di tali serie di dati.

Il paragrafo 7 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 3 paragrafo 4 e non subisce alcuna modifica. Le norme specifiche dell’Eurodac si applicano a partire dalla trasmissione dei dati al sistema centrale fino alla ricezione del risultato del confronto.

Art. 4 Gestione operativa

L’articolo 4 corrisponde al vigente articolo 4. Il regolamento Eurodac menziona ora espressamente eu-LISA, che peraltro è già responsabile della gestione operativa