Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
dell’Eurodac (par. 1). In determinate circostanze a eu-LISA è ora consentito utilizzare a fini di prova dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac (par. 2). L’utilizzo è comunque soggetto a condizioni rigorose e i dati personali vengono anonimizzati in modo da rendere impossibile identificare le persone interessate. Una volta raggiunto lo scopo del test, i dati vengono immediatamente e definitivamente cancellati dall’ambiente di prova.
Art. 5 Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 5; sono state apportate solo lievi modifiche redazionali. Potranno essere designate anche unità competenti esclusivamente per attività informative connesse alla sicurezza nazionale.
Art. 6 Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 6. Con la formulazione «dati biometrici» è ora possibile anche il confronto delle immagini del volto e non più solo delle impronte digitali. Ora è ammesso anche il confronto con dati alfanumerici.
Art. 7 Autorità designata di Europol e autorità di verifica di Europol a fini
di contrasto
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 7. Europol designa una o più delle sue unità operative come autorità autorizzata a chiedere, attraverso il punto di accesso Europol, il confronto con i dati Eurodac. L’obiettivo è sostenere e rafforzare le misure adottate dagli Stati membri per la prevenzione, l’accertamento e l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che rientrano nell’ambito di competenza di Europol (par. 1).
Art. 8 Interoperabilità con l’ETIAS
Affinché l’interoperabilità possa essere pienamente efficace in virtù dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 sull’interoperabilità, è necessario apportare anche modifiche al regolamento Eurodac. Il sistema centrale dell’Eurodac dovrà essere collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato da parte del sistema centrale ETIAS (par. 1). Questa disposizione disciplina di fatto l’interoperabilità tra l’ETIAS e l’Eurodac. Ciò permetterà di verificare se il richiedente è registrato nell’Eurodac. Se dal trattamento automatizzato emergono uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS consulta automaticamente l’unità centrale ETIAS, la quale effettua una verifica ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 (par. 2). I dati in questione sono quelli raccolti a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26.
Si applica l’articolo 26 del regolamento ETIAS che disciplina il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS: se dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20 paragrafi 2–5 emergono uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Pertanto, anche tale unità dovrà avere accesso ai dati dell’Eurodac.