Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 116Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Art. 9 Condizioni di accesso all’Eurodac per il trattamento manuale da

parte delle unità nazionali ETIAS

Le unità nazionali ETIAS consultano l’Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all’articolo 8 (par. 1). Per raggiungere gli obiettivi del regolamento ETIAS, hanno accesso ai dati Eurodac e possono consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. I dati in questione sono quelli raccolti a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26 (par. 2). L’esito della valutazione è registrato unicamente nel fascicolo ETIAS (par. 3).

Art. 10 Accesso all’Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti

Le autorità competenti per i visti potranno accedere temporaneamente all’Eurodac, in modalità di sola lettura, per verificare manualmente i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS al momento di registrare i dati della persona che richiede un visto per soggiorno di breve durata.

Art. 11 Interoperabilità con il VIS

L’Eurodac è collegato all’ESP per consentire un trattamento automatizzato che permetta di confrontare i dati rilevanti in VIS con quelli rilevanti in Eurodac. L’interoperabilità dell’Eurodac con il VIS decorre dalla data di applicazione del regolamento 2021/113467 che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008. A partire da tale data, l’Eurodac sarà collegato all’ESP.

Art. 12 Statistiche

Come finora, eu-LISA elabora statistiche sull’attività dell’Eurodac da cui risultano in particolare il numero di richiedenti, il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta, il numero di minori, il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o anche il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale (par. 1). I dati statistici mensili sono pubblicati ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica inoltre i dati statistici annuali (par. 2). Per agevolare il controllo dell’immigrazione irregolare nell’UE, l’individuazione di movimenti secondari nell’UE e l’identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare, eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili che mette a disposizione della Commissione, del Parlamento europeo, dell’EUAA, di Frontex, di Europol e degli Stati membri. È inoltre previsto che la Commissione europea definisca, mediante atto di esecuzione, il contenuto preciso delle statistiche incrociate mensili da compilare (par. 3). Su richiesta della Commissione europea, eu-LISA le fornisce statistiche su

67 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.