Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
aspetti specifici connessi all’applicazione del regolamento Eurodac e le statistiche di cui al paragrafo 1. Su richiesta, le mette a disposizione anche degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell’EUAA, di Frontex e di Europol (par. 4). eu-LISA conserva questi dati a fini di ricerca e analisi (par. 5). L’accesso all’Archivio centrale di relazioni e statistiche CRRS da parte di eu-LISA, della Commissione, degli utenti EUAA autorizzati, di Frontex, di Europol e degli Stati membri è consentito solo se pertinente per l’esecuzione dei loro compiti (par. 6).
Art. 13 Obbligo di rilevare i dati biometrici
Il rilevamento dei dati biometrici serve a determinare lo Stato membro competente per l’analisi della domanda di protezione internazionale. Inoltre, mira a sostenere i nuovi programmi di reinsediamento, ad agevolare il controllo dell’immigrazione irregolare nello spazio Schengen, l’individuazione di movimenti secondari e l’identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare e a facilitare l’attuazione della direttiva sull’afflusso massiccio (par. 1). A tal fine vengono rilevati i dati biometrici delle seguenti persone:
– persone che chiedono protezione internazionale;
– cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda e sono stati ammessi nell’ambito di programmi di reinsediamento;
– cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all’attraversamento illegale di una frontiera esterna Schengen;
– cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato Schengen;
– persone che hanno ottenuto una protezione temporanea ai sensi della direttiva sull’afflusso massiccio o un’altra protezione equivalente di uno Stato membro;
– persone che sono state salvate da un’emergenza in mare.
Durante il rilevamento dei dati biometrici gli Stati membri rispettano la dignità e l’integrità fisica della persona (par. 2). Inoltre, il loro diritto nazionale prevede misure amministrative volte a garantire il rispetto dell’obbligo di fornire dati biometrici (par. 3). Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere, in ultima istanza, anche mezzi coercitivi. Se le misure stabilite nel diritto nazionale non consentono di garantire il rispetto, da parte di un richiedente, dell’obbligo di fornire i suoi dati biometrici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell’UE in materia d’asilo relative al mancato rispetto di tale obbligo (par. 4). Qualora il rilevamento dei dati biometrici di un cittadino di Paese terzo o apolide considerato persona vulnerabile non sia possibile a causa dello stato dei polpastrelli o del volto, e qualora tale condizione non sia prodotta intenzionalmente dalla persona interessata, le autorità dello Stato membro interessato non ricorrono a sanzioni amministrative (par. 5). La procedura di rilevamento dei dati biometrici è stabilita e applicata in conformità della prassi nazionale dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU (par. 6).