Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 14 Disposizioni speciali concernenti i minori

Il rilevamento dei dati biometrici interessa i minori a partire dai sei anni d’età. Questa disposizione disciplina norme particolari per tale rilevamento su minori. Per esempio, le persone addette al rilevamento beneficiano di una formazione specifica ed è garantito l’interesse superiore del minore (par. 1). Inoltre, il minore è accompagnato da un familiare adulto o, nel caso si tratti di un minore non accompagnato, da un rappresentante o una persona opportunamente formata. Se sussistono dubbi in merito all’età di sei anni, si considera, ai fini dell’applicazione del regolamento, che il minore non ha raggiunto tale età.

L’autorità responsabile del rilevamento dei dati biometrici può, in una certa misura e in ultima istanza, utilizzare un grado proporzionato di coercizione nei confronti del minore per garantire il rispetto dell’obbligo di fornire tali dati.

Se rifiuta di fornire i propri dati biometrici e vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, il minore viene indirizzato alle autorità nazionali competenti per la protezione dei minori (par. 2).

I dati Eurodac relativi a un minore di età inferiore a 14 anni sono utilizzati a fini di contrasto nei confronti di tale minore solo se vi sono motivi per ritenere che abbia commesso o potrebbe commettere un reato di terrorismo o un altro reato grave (par. 3).

Capo II Richiedenti protezione internazionale

Art. 15 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

Ciascuno Stato membro rileva i dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale. Oltre alle impronte digitali è ora rilevata anche l’immagine del volto. L’età minima per il rilevamento è stata abbassata da 14 a 6 anni compiuti. L’obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all’Eurodac è stato esteso anche alle domande fatte a un valico di frontiera esterno o in una zona di transito da persone che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del codice frontiere Schengen (CFS) (par. 1 lett. b). Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all’asilo appositamente formati (par. 3). Il paragrafo 4 stabilisce che una serie di dati è collegata ai dati relativi allo stesso cittadino di uno Stato terzo o apolide.

Art. 16 Informazioni sullo status dell’interessato

D’ora in poi, non appena lo Stato membro competente è stato determinato a norma del regolamento AMMR, lo Stato membro che svolge le procedure di determinazione dello Stato membro competente aggiorna la propria serie di dati conservata aggiungendo lo Stato membro competente (par. 1).