Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Il nuovo paragrafo 2 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 10, fatta eccezione per la lettera e, che è stata inserita nel paragrafo 3.

Se la competenza è trasferita a un altro Stato membro a norma degli articoli 37 e 68 del regolamento AMMR, lo Stato membro che stabilisce il trasferimento della competenza indica lo Stato membro competente (par. 3).

In entrambi i casi l’Eurodac informa quanto prima, ma in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d’origine in merito al trasferimento di tali dati da parte di un altro Stato membro d’origine che ha trovato un riscontro positivo. Detti Stati membri d’origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle pertinenti serie di dati (par. 4).

Art. 17 Registrazione dei dati

Finora il sistema Eurodac funzionava solo con le impronte digitali; vale a dire che non venivano registrati altri dati personali, tranne il sesso. Con la revisione del regolamento, d’ora in poi vanno registrati, tra l’altro, altri dati personali (immagine del volto, cognomi e nomi, pseudonimi, cittadinanze, data di nascita, luogo di nascita; par. 1 lett. b-f) nonché, se disponibili, informazioni sui documenti d’identità (par. 1 lett. i). In tale contesto è previsto anche l’inserimento nel sistema di una copia digitalizzata a colori del documento d’identità o di viaggio (par. 1 lett. j).

Sono inoltre registrati, se disponibili, anche lo Stato membro competente nei casi di cui all’articolo 16 paragrafi 1–3 (par. 2 lett. a) così come un eventuale visto rilasciato, lo Stato membro che lo ha rilasciato e il numero della domanda di visto (par. 2 lett. h). Va altresì indicato se, in base al controllo di sicurezza, la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna (par. 2 lett. i). Va indicato anche l’eventuale respingimento della domanda di protezione internazionale o l’eventuale riconoscimento di assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione (par. 2 lett. j e l).

Il paragrafo 3 stabilisce inoltre quali dei dati rilevati costituiscono il record con cui è automaticamente effettuata una verifica di identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818.

Se dopo la procedura di accertamento o un esame a norma dell’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR lo Stato membro d’origine giunge alla conclusione che la minaccia per la sicurezza interna individuata è cessata, esso cancella la registrazione della segnalazione di sicurezza dalla serie di dati, previa consultazione tutti gli altri Stati membri che hanno registrato una serie di dati sulla stessa persona. La relativa informazione viene trasmessa a tutti gli Stati membri che hanno originato dei riscontri positivi (categorie II, III e VII; par. 4).