Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Capo III Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di

ammissione e persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento

Sezione 1 Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di

ammissione nell’ambito del quadro dell’Unione per il

reinsediamento e l’ammissione umanitaria

Art. 18 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

Ogni Stato membro rileva e trasmette all’Eurodac i dati biometrici di ogni persona dai sei anni compiuti quanto prima dopo la registrazione e al più tardi prima di pervenire alla conclusione sull’ammissione di cui all’articolo 9 paragrafo 9 del regolamento sul reinsediamento. Tale obbligo non si applica se uno Stato membro può pervenire a una conclusione negativa senza un confronto dei dati biometrici (par. 1). I dati biometrici vengono rilevati anche se lo Stato membro concede la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente al regolamento sul reinsediamento, rifiuta l’ammissione per uno dei motivi di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera f o all’articolo 7 di tale regolamento o interrompe la procedura di ammissione. Questi e altri dati sono trasmessi all’Eurodac entro 72 ore dalla decisione (par. 2). Le disposizioni concernenti il mancato rispetto dei termini e l’impossibilità di rilevare i dati a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute corrispondono alle disposizioni vigenti; il termine di 48 ore non si applica (par. 3). Su richiesta, la competenza per il rilevamento e la trasmissione dei dati biometrici può essere trasferita a un altro Stato membro, all’EUAA o a un’organizzazione internazionale (par. 4). L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e le organizzazioni internazionali non hanno accesso all’Eurodac ai fini di questo articolo (par. 5).

Art. 19 Registrazione dei dati

L’articolo 19 stabilisce quali dati relativi a questa categoria di persone vanno registrati nell’Eurodac. In particolare vengono registrati, se del caso, la data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale, la data del rifiuto dell’ammissione o la data dell’interruzione della procedura di ammissione di cui al regolamento sul reinsediamento (par. 1 lett. o-q). Inoltre si stabilisce quali dei dati rilevati costituiscono il record con cui è automaticamente effettuata una verifica di identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 2).