Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Sezione 2 Persone ammesse in conformità di un programma nazionale di

reinsediamento

Art. 20 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

Non appena una persona di età non inferiore a sei anni è stata ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento, lo Stato membro rileva i suoi dati biometrici e gli altri dati di cui all’articolo 21 paragrafo 1 lettere c-o e li trasmette all’Eurodac entro 72 ore (par. 1).

Se lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità sufficiente, lo Stato membro d’origine rileva nuovamente le impronte digitali e le trasmette quanto prima dal momento in cui tale nuovo rilevamento è effettuato con esito positivo (par. 2).

Se non è possibile rilevare i dati biometrici di una persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, gli Stati membri rilevano e trasmettono tali dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno (par. 3).

Art. 21 Registrazione dei dati

L’articolo 21 stabilisce quali dati relativi a questa categoria di persone vengono registrati nell’Eurodac. Fra gli altri è rilevata la data del riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale (par. 1 lett. o). Inoltre si stabilisce con quale set di dati è effettuata la verifica automatica delle identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 2).

Capo IV: Cittadini di paesi terzi o apolidi rintracciati in relazione

all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna

Il capo IV riguarda le persone che attraversano illegalmente la frontiera Schengen. Questa categoria di persone è già presente nel regolamento vigente.

Art. 22 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

L’articolo rivisto introduce novità in quanto comporta il rilevamento non solo delle impronte digitali, ma anche dell’immagine del volto, anche per i minori a partire dai sei anni di età (par. 1). Le norme sulla trasmissione dei dati sono analoghe a quelle attuali. Il paragrafo 2 stabilisce quali dati vengono registrati; alcuni sono nuovi, per esempio la scansione a colori di un eventuale documento di viaggio o di identità. Il paragrafo 3 prevede altri dati da fornire ove applicabile e se disponibili, come il fatto di aver constatato la partenza della persona, il suo rimpatrio, lo Stato che prende in carico la persona ai fini della ricollocazione, l’ottenimento di assistenza al rimpatrio o il fatto che la persona possa costituire una minaccia per la sicurezza interna ai sensi del regolamento sugli accertamenti.