Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

I paragrafi 4–6 corrispondono ai capoversi dell’articolo 14 attualmente in vigore, che si applica alle persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera, e riguardano la trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR entro 72 ore e le relative eccezioni. Anche nel caso in cui la persona ha lasciato lo spazio Schengen per effetto di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio, la sua serie di dati va aggiornata così che il sistema centrale ne sia informato (par. 7). Anche i membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o gli esperti delle squadre di sostegno all’asilo nell’esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/189668 e (UE) 2021/2303 possono rilevare i documenti di viaggio o di identità (par. 8). Inoltre, ciascuna serie di dati è collegata ad altre serie di dati corrispondenti alla stessa categoria di persone, ove si tratti degli stessi individui (par. 9). Il paragrafo 10 stabilisce inoltre in quali circostanze o con quale serie di dati ha luogo un confronto automatico con altri sistemi d’informazione europei ai fini dell’interoperabilità e una verifica delle identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2019/818.

Capo V: Cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno

Stato membro

Questo capitolo tratta delle persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio Schengen. Si tratta di una categoria di persone già esistente nell’attuale normativa i cui dati sono attualmente raccolti a fini comparativi, ma non registrati nell’Eurodac.

Art. 23 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

Il paragrafo 1 prevede ora l’obbligo di rilevare i dati biometrici di tutte le persone a partire dai 6 anni di età rintracciate in condizione di soggiorno irregolare.

Il paragrafo 2 prevede, come per le altre categorie di persone, la trasmissione dei dati al sistema centrale Eurodac entro 72 ore della registrazione. Sostanzialmente, le novità da segnalare nell’ambito della registrazione dei dati sono le stesse che per le persone che attraversano la frontiera Schengen in maniera irregolare. Ove possibile e disponibili, vengono rilevati gli stessi dati aggiuntivi di cui all’articolo 13. Nel sistema deve figurare anche un’altra informazione, vale a dire la data di arrivo della persona nello Stato competente in seguito al buon esito di una ricollocazione (par. 3).

In virtù del paragrafo 4, i dati pertinenti sono trasmessi anche al CIR e l’inosservanza del termine di 72 ore per motivi tecnici non dispensa gli Stati dall’obbligo di trasmettere tali dati entro 48 ore dall’esito positivo del nuovo rilevamento. Il paragrafo 5 prevede la stessa norma in caso di impedimenti di natura sanitaria. La serie di dati va aggiornata anche qualora la persona abbia lasciato lo spazio Schengen per effetto di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio, aggiungendo la data di uscita così che il sistema centrale ne sia informato (par. 6). Anche in questo caso, ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi in virtù del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti alla stessa persona (par. 7). Si stabilisce inoltre in

68 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.