Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 123Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
quali circostanze o con quale set di dati (dati disponibili) viene effettuata una verifica delle identità multiple secondo l’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 8).
Capo VI Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un’operazione
di ricerca e soccorso
Si tratta di un capitolo completamente nuovo che prevede l’inserimento nell’Eurodac dei dati relativi alle persone sbarcate a seguito di un salvataggio in mare.
Art. 24 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
Per questa nuova categoria vengono inseriti gli stessi dati delle altre categorie entro gli stessi termini (par. 2–5). Il paragrafo 5 disciplina la procedura da seguire in caso di gravi problemi tecnici. Le norme sulla trasmissione dei dati sono le stesse. In caso di afflusso massiccio di migranti, il termine previsto può essere prorogato di 48 ore (par. 6). Le informazioni specifiche per questa categoria sono il luogo e la data di sbarco.
Il paragrafo 3 stabilisce che, se tali informazioni o dati sono disponibili, vengono registrati in particolare il tipo e il numero del documento d’identità o di viaggio, il codice specifico del Paese di rilascio e la data di scadenza del documento. Per analogia è registrata anche una scansione a colori della pagina del documento contenente i dati biografici. Nel sistema vengono inserite anche le informazioni relative alla ricollocazione, all’assistenza al rimpatrio e alla sicurezza come pure all’avvenuto rimpatrio o allontanamento (par. 7).
In taluni casi, i dati e i documenti di viaggio o di identità possono essere rilevati per conto dello Stato partecipante all’operazione di salvataggio anche dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o dagli esperti delle squadre di sostegno all’asilo nell’esercizio dei loro poteri (par. 8). Anche in questo caso, ciascuna serie di dati è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide (par. 9). Il fatto che i dati di una persona siano trasmessi all’Eurodac non deve in alcun modo pregiudicare né la persona richiedente né l’applicazione del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (par. 10). Nel momento in cui viene creata una serie di dati, il sistema effettua un confronto automatico con gli altri sistemi Schengen ai fini dell’interoperabilità (par. 11).
Capo VII Informazioni sulla ricollocazione
Art. 25 Informazioni sullo status di ricollocazione dell’interessato
In virtù di questo nuovo articolo, qualora uno Stato Dublino sia tenuto a prendere in carico una persona ai fini della ricollocazione a norma dell’articolo 67 paragrafo 9 del regolamento AMMR, lo Stato beneficiario aggiorna la propria serie di dati (asilo, ingresso irregolare, soggiorno irregolare, salvataggio in mare) indicando lo Stato di ricollocazione (par. 1).