Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Inoltre, quando una persona giunge nello Stato di ricollocazione a seguito della conferma della ricollocazione da parte di quest’ultimo, detto Stato invia una serie di dati registrata in conformità dell’articolo 17 o 23 relativa alla persona interessata, inclusa la data di arrivo. La serie di dati viene conservata in conformità dell’articolo 29 paragrafo 1 ai fini del confronto di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento Eurodac.

Capo VIII Beneficiari di protezione temporanea

Art. 26 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

D’ora in poi gli Stati membri sono tenuti a registrare tempestivamente nell’Eurodac i dati biometrici delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea (par. 1). Altri dati vanno poi immessi entro dieci giorni dalla registrazione della persona come beneficiaria di protezione temporanea. Questi dati corrispondono fondamentalmente a quelli delle altre categorie di persone (cfr. fra l’altro gli art. 10 par. 1 e 11 par. 2). Vanno inoltre indicati il luogo e la data di registrazione e se la persona rientra in uno dei motivi di esclusione dalla protezione temporanea di cui all’articolo 28 della direttiva sull’afflusso massiccio, come pure il riferimento della pertinente decisione di esecuzione (par. 2 lett. o e p).

Le rimanenti disposizioni sulla trasmissione dei dati (par. 3–7) corrispondono a quelle applicabili alle altre categorie di persone.

Capo IX Procedura di confronto dei dati dei richiedenti protezione

internazionale, dei cittadini di paesi terzi e apolidi rintracciati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna o soggiornanti irregolarmente o illegalmente nel territorio di uno Stato membro, dei cittadini di paesi terzi e apolidi registrati ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione e ammessi in conformità di un programma nazionale di reinsediamento, dei cittadini di paesi terzi e apolidi sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso e dei beneficiari di protezione temporanea

Art. 27 Confronto dei dati biometrici

L’articolo 27 è stato adattato e disciplina ora il confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto, ossia i dati biometrici nel sistema centrale Eurodac.

I dati biometrici trasmessi all’Eurodac, fatta eccezione per i casi di cui agli articoli 16 paragrafo 2 lettera a (arrivo in forza di una decisione di presa in carico) e lettera c (uscita dallo spazio Schengen), 18 e 20 (reinsediamento), sono automaticamente confrontati con i dati già trasmessi dagli altri Stati Dublino a norma degli articoli 15, 18 paragrafi 2, 20, 22–24 e 26 (protezione internazionale, reinsediamento, ingresso irregolare alla frontiera, soggiorno irregolare, persone tratte in salvo in mare, beneficiari di protezione temporanea). Come già oggi, l’Eurodac fornisce automaticamente il risultato del riscontro (par. 4). Un eventuale riscontro positivo include tutti i dati personali registrati e i dati contrassegnati. Un riscontro positivo che consente di determinare la competenza Dublino ha la priorità su qualsiasi altro riscontro ricevuto (par. 5).