Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 28 Confronto dei dati relativi all’immagine del volto
L’articolo 28 prevede la possibilità di procedere a un confronto con l’immagine del volto se la qualità delle impronte digitali non consente un raffronto affidabile o se non sono disponibili impronte digitali per effettuare il raffronto (par 1). I risultati sono trasmessi agli Stati conformemente alla procedura di cui all’articolo 38 paragrafo 5. I dati dattiloscopici e le immagini del volto delle sette categorie di persone (richiedenti protezione internazionale, persone in procedura di riammissione o accolte in un gruppo di rifugiati, persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente la frontiera, persone in condizione di soggiorno irregolare, persone che hanno ottenuto protezione temporanea, persone che sono state soccorse in mare) vengono ora registrati ed è possibile confrontarli. I dati che consentono la ricerca sono gli stessi previsti dall’articolo 27. L’estensione del campo di ricerca consente di studiare uno schema dei movimenti irregolari e secondari in tutto il territorio dell’UE e può portare a stabilire l’identità della persona interessata in mancanza di documenti d’identità validi (par. 4).
Capo X Conservazione, cancellazione anticipata e contrassegno dei dati
Art. 29 Conservazione dei dati
L’articolo 29 corrisponde agli attuali articoli 12 e 16. Esso disciplina la durata della conservazione dei dati nel sistema Eurodac. Il CIR non è menzionato esplicitamente, quantunque i dati vi rimangano conservati fino all’eliminazione dal sistema di origine (in questo caso Eurodac). Il periodo di conservazione dei dati di richiedenti protezione internazionale rimane invariato (10 anni; par. 1). Lo scopo è consentire agli Stati membri di monitorare i movimenti secondari all’interno dell’UE una volta concesso lo statuto di protezione internazionale.
I dati biometrici dei candidati a una procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati non vengono registrati nell’Eurodac (par. 2). Gli altri dati di questa categoria di persone sono conservati per cinque anni (par. 3). I dati relativi alle persone respinte nel quadro di un programma di reinsediamento sono conservati per tre anni a decorrere dalla registrazione. Ciò vale anche per le persone per le quali uno Stato membro pone fine alla procedura di ammissione (par. 4). La serie di dati delle persone ammesse a un programma di reinsediamento è conservata per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici (par. 5).
La serie di dati delle persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna è conservata per cinque anni (e non più 18 mesi) (par. 6). La conservazione più lunga è necessaria per consentire un controllo sufficiente dell’immigrazione irregolare e dei movimenti secondari all’interno e verso l’UE. Tale periodo di conservazione corrisponde alla durata massima del divieto d’ingresso imposto a una persona ai fini della gestione della migrazione, come previsto dall’articolo 11 della direttiva rimpatri, nonché al periodo di conservazione dei dati relativi a un visto (art. 23 regolamento [CE] n. 767/2008) e al periodo proposto per la conservazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (art. 34 regolamento EES).
I dati dattiloscopici dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che non chiedono asilo vengono conservati per cinque anni (par. 7). La serie di dati