Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 126Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
delle persone tratte in salvo in mare è conservata nell’Eurodac per un periodo di cinque anni (par. 8), quella delle persone al beneficio di protezione temporanea per un anno (par. 9). Tale periodo può però essere prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea. La serie di dati delle persone ammesse in un gruppo di rifugiati viene conservata per cinque anni dalla data di trasmissione dei dati biometrici (par. 3).
Decorsi i periodi di conservazione previsti, i dati degli interessati sono cancellati automaticamente dall’Eurodac (par. 10).
Art. 30 Cancellazione anticipata dei dati
L’articolo 30 corrisponde all’attuale articolo 13. La cancellazione anticipata dal sistema Eurodac e dal CIR può avvenire unicamente se la persona acquisisce la cittadinanza di uno Stato Schengen. La cancellazione anticipata dei dati rimane invariata per i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi in situazione irregolare ai quali è concessa la naturalizzazione. Ciò vale anche per le nuove categorie di persone. Se tali persone acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro, esse non rientrano più nell’ambito di applicazione del regolamento e i loro dati vengono cancellati anticipatamente. L’Eurodac informa inoltre lo Stato Dublino d’origine dell’avvenuta cancellazione (par. 2).
Non è più prevista la cancellazione anticipata dei dati per i cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare o gli apolidi ai quali è stato rilasciato un titolo di soggiorno o che hanno lasciato il territorio dell’UE. È infatti necessario conservare tali dati per il caso in cui una persona rimanga nel territorio una volta scaduto il suo titolo di soggiorno, che normalmente è solo un’autorizzazione temporanea, o che il cittadino di un Paese terzo tenti l’ingresso irregolare nell’UE dopo che era rientrato in un Paese terzo.
Art. 31 Contrassegno dei dati
L’articolo 31 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 18. Esso prevede che lo Stato membro d’origine che rilascia un titolo di soggiorno a una persona in condizione di soggiorno irregolare, sbarcata a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso o beneficiaria di protezione temporanea (par. 4) provveda a contrassegnare la rispettiva serie di dati come già avviene per le persone che hanno ottenuto protezione internazionale (par. 1). Se alla persona viene ritirato lo status o viene revocata un’autorizzazione, esso provvedere a rimuovere il contrassegno precedentemente apposto ai dati. Ciò consente di effettuare confronti con tali dati fino alla loro cancellazione.
Grazie alle modifiche sul contrassegno dei dati introdotte con il nuovo regolamento, lo Stato membro che effettua una ricerca nell’Eurodac e ottiene un riscontro positivo con un contrassegno viene informato che il cittadino di un Paese terzo ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino e, in virtù dell’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva rimpatri, può rinviare la persona verso lo Stato che ha rilasciato il documento.
L’accesso a fini di contrasto ai dati relativi ai richiedenti protezione internazionale e ai dati dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare o apolidi che non presentano domanda di protezione internazionale e ai quali è stato rilasciato un