Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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documento di soggiorno temporaneo non viene bloccato. Fin tanto che rimangono nel sistema, i dati possono essere consultati. Con ciò si intende garantire che rimanga possibile effettuare una ricerca dei dati anche qualora un titolo di soggiorno dovesse scadere prima che sia trascorso il termine di cinque anni di conservazione dei dati. I dati dei richiedenti l’asilo continuano a essere trattati in maniera differente, avendo questi ultimi maggiori probabilità di ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno o un titolo di soggiorno di lunga durata in quanto beneficiari di protezione internazionale (par. 2 e 5). Il contrassegno è quindi mantenuto per tutta la durata della protezione.

Un nuovo paragrafo 6 prevede che, ai fini dell’articolo 68 del regolamento AMMR, dopo la registrazione dei dati a norma dell’articolo 25 paragrafo 2 lo Stato di ricollocazione si registri come Stato competente e apponga su tali dati il contrassegno introdotto dallo Stato che ha riconosciuto la protezione.

Capo XI Procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di

contrasto

Art. 32 Procedura per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i

dati Eurodac

L’articolo 32 riprende il contenuto dell’attuale articolo 19, facendo riferimento alle impronte digitali, all’immagini del volto (dati biometrici) e ai dati alfanumerici e adeguando pertanto i rimandi agli articoli pertinenti. Sono state apportate lievi modifiche alle disposizioni relative all’accesso delle autorità di contrasto, in modo che le categorie di dati registrati nel sistema centrale possano essere confrontate nell’ambito di un’indagine effettuata da un’autorità di contrasto e che in futuro sia possibile effettuare ricerche a partire da un’immagine del volto. Inoltre, d’ora in poi non si parlerà più di dati a fini di contrasto, bensì più precisamente di dati destinati al perseguimento penale finalizzati alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Art. 33 Condizioni per l’accesso all’Eurodac da parte delle autorità

designate

L’articolo 33 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 20, sebbene i diritti delle autorità siano di fatto rafforzati grazie alla possibilità di confrontare l’immagine del volto e i dati alfanumerici con i dati conservati nell’Eurodac. Gli Stati Schengen potranno consultare il sistema centrale d’informazione visti contemporaneamente al sistema Eurodac dietro richiesta motivata delle autorità designate (par. 1). Decade pertanto l’attuale obbligo di procedere precedentemente a tale confronto. Come già oggi, le consultazioni del sistema passano attraverso il NAP, il quale trasmette i dati pertinenti all’autorità centrale di contrasto che esamina le richieste delle autorità designate.

Le autorità designate hanno inoltre la facoltà di consultare direttamente il CIR per stabilire se la persona è nota in una delle banche dati europee (par. 2). In una simile eventualità, le autorità centrali di contrasto possono accedere ai dati dell’Eurodac tramite il NAP senza dover dapprima controllare le banche dati nazionali e i sistemi nazionali AFIS di tutti gli Stati membri. Le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto sono effettuate con i dati biometrici o alfanumerici (par. 3).