Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 34 Condizioni per l’accesso all’Eurodac da parte di Europol
L’articolo 34 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 21. Precisa inoltre che Europol ha accesso al CIR. Oltre a ciò, Europol potrà confrontare l’immagine del volto e i dati alfanumerici con i dati conservati nell’Eurodac. Come già oggi, potrà anche utilizzare le impronte digitali. Europol può accedere all’Eurodac a fini di consultazione se da una sua consultazione del CIR conforme all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818 è emerso che quest’ultimo contiene dati Eurodac relativi alla persona ricercata o sospettata (par. 2).
Art. 35 Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i
punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol
L’articolo 35 corrisponde nella sostanza all’attuale articolo 22. Precisa ora che Europol può effettuare una ricerca attraverso un punto di accesso centrale sicuro (par. 1). D’ora in poi Europol trasmette i dati nel formato appropriato ai fini del confronto nell’Eurodac e nel CIR (par. 2).
Capo XII Trattamento, protezione dei dati e responsabilità
Art. 36 Responsabilità in materia di trattamento dei dati
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 23 e si limita ad alcune modifiche linguistiche: i dati vengono trasmessi all’Eurodac e non al sistema centrale. Inoltre sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi.
Art. 37 Trasmissione
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 24. Sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi. L’articolo illustra le nuove categorie di persone o richieste (par. 4).
Art. 38 Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati
Ove necessario, il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali viene verificato unicamente da uno specialista in dattiloscopia. Inoltre, se il confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto con i dati registrati nell’Eurodac dà un riscontro positivo per entrambi, gli Stati membri possono controllare il risultato del confronto dei dati relativi all’immagine del volto. Ai fini di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a-c e j del regolamento in oggetto, l’identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati (par. 4). Tuttavia, i confronti con le impronte digitali prevalgono (cfr. art. 16 par. 1). Se vi è un riscontro positivo unicamente per l’immagine del volto, il risultato è immediatamente esaminato e verificato nello Stato membro ricevente da un esperto qualificato. Ai fini di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a-c e j, l’identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. Le informazioni pervenute dall’Eurodac riguardanti