Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

dati ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l’inattendibilità (par. 5). In futuro gli Stati membri informano unicamente eu-LISA riguardo a eventuali falsi riscontri positivi nell’Eurodac (par. 6).

Art. 39 Comunicazione tra gli Stati membri e l’Eurodac

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 26.

Art. 40 Accesso ai dati registrati nell’Eurodac e loro rettifica o

cancellazione

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 27. Viene ora disciplinato il diritto di consultazione dei dati dell’Eurodac conservati nel CIR. Secondo gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818 l’accesso è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’UE. Tale accesso è limitato a quanto necessario all’assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell’Unione e alla realizzazione di tali scopi. Deve inoltre essere proporzionato agli obiettivi perseguiti (par. 4). Per quanto riguarda la rettifica dei dati inesatti, si rinvia al regolamento generale sulla protezione dei dati (par. 5). Nel paragrafo 6 viene modificato un rimando.

Art. 41 Conservazione delle registrazioni

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 28. L’articolo specifica ora che eu-LISA conserva le registrazioni di ogni operazione di trattamento di dati effettuata nell’ambito dell’Eurodac laddove il sistema centrale ETIAS confronta i propri dati con quelli dell’Eurodac o l’unità nazionale ETIAS accede al sistema (par. 2). Inoltre, gli Stati membri ed eu-LISA conservano le registrazioni di ogni operazione di trattamento dei dati effettuata nell’ambito dell’Eurodac e del VIS dalle autorità competenti in materia di visti (par. 3).

Art. 42 Diritti d’informazione

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 29 paragrafi 1–3. La nuova disposizione prevede che una persona sia informata se da un controllo di sicurezza risulta che potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna (par. 1 lett. c) e in particolare possa chiedere l’accesso ai suoi dati e la cancellazione dei dati trattati illecitamente (par. 1 lett. g). La persona interessata ha anche il diritto di proporre ricorso dinanzi a un’autorità nazionale di controllo (par. 1 lett. h). La procedura di rilevamento dei dati biometrici va spiegata ai minori mediante opuscoli, infografiche o dimostrazioni, o una qualsiasi combinazione di questi tre, da concepire in modo tale che i minori la comprendano (par. 2).