Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 43 Diritto di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e

limitazione del trattamento dei dati personali

Nei paragrafi 1, 2 (attuale art. 29 par. 4) e 3 (nuovo) vengono modificati i rimandi e vengono espressamente menzionati i diritti degli interessati (diritto di accesso, rettifica, completamento, cancellazione, limitazione del trattamento nonché limitazione dei diritti). Viene inoltre esplicitamente menzionato che il diritto di accesso comprende anche i dati indicanti che la persona potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, fatta salva la limitazione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

I paragrafi 4–8 corrispondono essenzialmente ai vigenti paragrafi 7–11 e il paragrafo 9 corrisponde essenzialmente al vigente paragrafo 13.

Art. 44 Controllo delle autorità nazionali di controllo

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 30. Sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi.

Art. 45 Controllo del Garante europeo della protezione dei dati

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 31. Sono state apportate solo lievi modifiche redazionali.

Art. 46 Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante

europeo della protezione dei dati

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 32. D’ora in poi la relazione congiunta sulle attività contiene un capitolo relativo a ciascuno Stato membro preparato dall’autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato.

Art. 47 Protezione dei dati personali a fini di contrasto

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 33, salvo per la soppressione del paragrafo 1 facente riferimento a una decisione quadro che non è più in vigore. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è sottoposto al controllo del GEPD (par. 2). Inoltre sono stati modificati alcuni rimandi.

Art. 48 Sicurezza dei dati

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 34. Oltre alle misure finora adottate, occorre impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (par. 2 lett. e) e garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (par. 2 lett. l). Occorre inoltre garantire che le funzioni di Eurodac siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (par. 2 lett. m). Oltre agli Stati membri, ora anche Europol informa eu-LISA in merito agli incidenti di sicurezza relativi all’Eurodac rilevati nei propri sistemi (par. 3). Il quadro di sicurezza per l’ambiente operativo e tecnico dell’Eurodac va aggiornato prima di