Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
avviare l’utilizzo operativo dell’Eurodac (par. 4). L’EUAA è responsabile in particolare dell’adozione di un piano di sicurezza dei dati (par. 5).
Art. 49 Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali
o soggetti di diritto privato
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 35. La disposizione dell’attuale paragrafo 2 si applica ora anche agli scambi di dati tra uno Stato membro ed Europol. Inoltre, la trasmissione dei dati deve essere necessaria e proporzionata e necessita del consenso dello Stato membro che ha registrato i dati (par. 3). Non è consentito comunicare a un Paese terzo informazioni concernenti una domanda di protezione internazionale o in vista dell’attuazione o dell’autorizzazione di un programma di reinsediamento (resettlement) (par. 4). Il paragrafo 5 corrisponde all’attuale paragrafo 3 e ha unicamente subito una modifica dei rimandi.
Art. 50 Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio
Finora la trasmissione di informazioni a Stati terzi, organizzazioni internazionali o enti privati era severamente vietata. Se in determinate condizioni uno Stato membro ha ottenuto, sulla base di un riscontro positivo, dati personali di persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale, fermate in relazione all’attraversamento illegale di una frontiera esterna Schengen o in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, questi dati possono ora essere trasmessi a uno Stato terzo con il consenso dello Stato membro che ha registrato i dati (par. 1). I trasferimenti di tali dati a Paesi terzi sono effettuati in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, degli accordi di riammissione e del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati (par. 2). I dati sono trasferiti o messi a disposizione al solo scopo di identificare un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare e di rilasciargli un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio (par. 3 lett. a). Il cittadino di Paese terzo interessato deve essere informato della possibilità che i suoi dati personali siano condivisi con le autorità di uno Stato terzo (par. 3 lett. b). Riguardo al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma dell’articolo in oggetto come pure allo scopo, alla proporzionalità e alla necessità dei trasferimenti sulla base dell’articolo 49 paragrafo 1 lettera d del regolamento sulla protezione dei dati, l’attuazione è soggetta al controllo dell’autorità di controllo indipendente istituita a norma del capo VI del citato regolamento (par. 4). I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi lasciano impregiudicati i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda il non respingimento e il divieto di comunicare o ottenere informazioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulla procedura d’asilo (par. 5). Un Paese terzo non può accedere direttamente all’Eurodac per confrontare o trasmettere i dati biometrici o altri dati personali di un cittadino di Paese terzo o apolide né gli è accordato l’accesso all’Eurodac tramite un punto di accesso nazionale di uno Stato membro (par. 6).
Art. 51 Registrazione e documentazione
Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 36. Si precisa ora che la registrazione o la documentazione può eventualmente contenere un riferimento