Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 132Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
all’uso del portale di ricerca europeo per interrogare l’Eurodac conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (par. 2 lett. i).
Art. 52 Responsabilità
Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 37. Si precisa che il danno subito dalla persona interessata può essere di tipo materiale o immateriale. Inoltre, la persona ha il diritto di ottenere un risarcimento anche da eu-LISA se quest’ultima è responsabile del danno e nella misura in cui non ha adempiuto agli obblighi a norma del regolamento in oggetto o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni di uno Stato membro (par. 1). Le azioni proposte contro eu-LISA per il risarcimento dei danni sono soggette alle condizioni previste nei trattati (par. 3).
Capo XIII Modifiche dei regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818
Art. 53 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
L’articolo 11 del regolamento ETIAS è integrato dal paragrafo 6a, il quale prevede che il sistema ETIAS possa interrogare automaticamente il sistema centrale Eurodac attraverso i dati d’identità della persona o del documento di viaggio.
Il regolamento ETIAS modificato dal regolamento (UE) 2021/115269 prevede un nuovo articolo 25bisintegrato da un rinvio ai dati di cui agli articoli 17, 19, 21–24 e 26 del regolamento Eurodac. Si tratta dell’accesso dell’unità nazionale ETIAS ai dati Eurodac nell’esercizio delle sue funzioni e, più precisamente, delle verifiche manuali da effettuare nel quadro dell’interoperabilità (accesso ai dati Eurodac).
Inoltre, il paragrafo 6 dell’articolo 88 stabilisce chiaramente che l’ETIAS debba entrare in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell’interoperabilità con l’Eurodac o con il sistema ECRIS-TCN.
Art. 54 Modifica del regolamento (UE) 2019/818
All’articolo 4, il punto 20 definisce le «autorità designate» nell’ambito delle richieste di acquisizione di dati ai fini del perseguimento penale in materia di terrorismo o di altri reati gravi o della prevenzione di tali reati. La definizione rinvia ora al nuovo articolo del regolamento Eurodac che prevede l’istituzione di un’autorità designata come fanno gli altri regolamenti europei (art. 5 regolamento Eurodac).
69 Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.