Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

L’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento IOP subisce un adattamento linguistico e indica un nuovo rinvio all’articolo 51 del regolamento Eurodac. Questo articolo riguarda i compiti di eu-LISA in relazione ai registri sull’uso dell’ESP e rimane sostanzialmente invariato.

L’articolo 13 paragrafo 1, che tratta del servizio comune di confronto biometrico (sBMS), rinvia a una nuova categoria di dati biometrici di cui al regolamento 2019/81670 (lett. b) e al nuovo regolamento Eurodac (lett. c). Il regolamento 2019/816 non è vincolante per la Svizzera, che pertanto non partecipa alla cooperazione ECRIS-TCN.

L’articolo 14 relativo alla ricerca di dati biometrici tramite il BMS comune è stato interamente rivisto al fine di garantire l’interoperabilità con il nuovo regolamento Eurodac.

L’articolo 16 paragrafo 1 prevede che eu-LISA conservi le registrazioni di tutte le ricerche effettuate nel BMS comune. In questa sede si fa riferimento al nuovo regolamento Eurodac, di cui resta riservato l’articolo 51.

L’articolo 18 paragrafo 1 relativo all’archivio comune di dati di identità è stato rivisto e specifica quali dati sono conservati nel CIR secondo i diversi sistemi Schengen. Indica inoltre i dati precisi del sistema Eurodac, così come quelli dell’ECRIS-TCN.

L’articolo 23 paragrafo 1 fa riferimento alla cancellazione automatizzata dei dati dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del nuovo regolamento Eurodac e del regolamento IOP.

L’articolo 24 paragrafo 1 sui protocolli di accesso al CIR che devono essere gestiti da eu-LISA fa ora riferimento anche al regolamento Eurodac e ne riserva l’articolo 51.

L’articolo 26 paragrafo 1 riguardante l’accesso delle autorità al MID prevede ora un accesso per le autorità competenti a registrare dati nell’Eurodac. Si fa riferimento, in particolare, alle autorità competenti in materia d’asilo e a quelle che registrano i dati dei cittadini di Paesi terzi intercettati dopo aver attraversato illegalmente la frontiera o delle persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio Schengen. Sono interessate le autorità competenti di cui ai capi II, III, IV, VI e VIII del regolamento Eurodac.

L’articolo 27 relativo all’individuazione di identità multiple definisce quando la ricerca è lanciata nel CIR e nel SIS e menziona la creazione di una serie di dati Eurodac ai sensi del presente regolamento con i necessari dati di base (par. 1 lett. c). Sono inoltre indicati i dati di identità per effettuare una ricerca nel CIR e nel SIS (par. 3, lett. abis). Si tratta dei dati di identità rilevati anche a norma degli articoli 17, 19, 21– 24 e 26 del presente regolamento.

L’articolo 29 prevede che diverse autorità possano ora procedere alle verifiche manuali delle identità nel MID. Si tratta delle autorità competenti in materia d’asilo, di

70 Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1.