Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 134Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

reinsediamento di gruppi di rifugiati, di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen, per le persone in condizione di soggiorno irregolare sul territorio europeo o sbarcate a seguito di un salvataggio in mare, o ancora in materia di protezione temporanea europea o di protezione analoga accordata dagli Stati associati (par. 1, lett. c-h).

L’articolo 39 paragrafo 2 ha un nuovo contenuto. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente dati e le statistiche dei diversi sistemi informativi dell’UE, in particolare quelli del regolamento Eurodac. L’accesso a tali dati è consentito unicamente al personale debitamente autorizzato di cui all’articolo 12 del regolamento Eurodac.

L’articolo 47 paragrafo 3 precisa ora che le persone interessate vengono informate riguardo al trattamento dei loro dai quando una nuova serie di dati è trasmessa all’Eurodac ai sensi degli articoli 5, 18, 20, 22, 23, 24 e 26 del regolamento Eurodac, e agli effetti di cui potrebbero essere oggetto in virtù del regolamento IOP.

L’articolo 50 sulla comunicazione dei dati nel quadro dell’interoperabilità è stato riveduto. Esso fa ora riferimento anche alle pertinenti disposizioni del regolamento Eurodac, ossia agli articoli 49 e 50. Le uniche comunicazioni di dati autorizzate sono previste nei regolamenti specifici e non nei regolamenti IOP. I dati personali conservati nelle componenti dell’interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferibili.

Capo XIII Disposizioni finali

Art. 55 Spese

Questo articolo riprende le disposizioni del vigente articolo 39. La ripartizione dei costi rimane invariata rispetto a quanto previsto dal regolamento attuale. Le spese connesse all’istituzione e alla gestione dell’Eurodac e dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione (par. 1). Le spese per i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol sono rispettivamente a carico di ciascuno Stato Schengen e di Europol (par. 2). Per analogia, essi istituiscono e mantengono a loro spese l’infrastruttura tecnica necessaria (par. 3).

Art. 56 Procedura di comitato

Questo nuovo articolo prevede che la Commissione europea sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/201171 incaricato di esaminare le sue proposte di decisione (atti di esecuzione). Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5 paragrafo 4 terzo comma di suddetto regolamento.

71 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.