Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 57 Relazioni, monitoraggio e valutazione
Questo articolo riprende le disposizioni del vigente articolo 40. I paragrafi 1–3 riprendono sostanzialmente le norme attuali. Eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione europea e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull’attività dell’Eurodac, che contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni del sistema, e assicura che gli obiettivi perseguiti possano essere valutati. Inoltre, deve poter accedere al sistema ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche.
Il paragrafo 4 prevede che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, eu-LISA conduca uno studio sulla fattibilità tecnica di implementare nell’Eurodac un software di riconoscimento facciale che consenta il confronto delle immagini del volto, anche di minori.
Il paragrafo 5 precisa che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione europea presenta una valutazione complessiva dell’Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l’impatto sui diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei dati e sulla privacy. Tale valutazione comprende anche una valutazione delle sinergie con il regolamento (UE) 2018/186272. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il paragrafo 8 stabilisce un termine per la presentazione di una relazione sull’efficacia del confronto dei dati biometrici con i dati Eurodac a fini di contrasto, comprese le relative statistiche. Gli Stati Schengen ed Europol predispongono tali relazioni ogni due anni. Lo stesso termine è fissato alla Commissione per predisporre una relazione generale che tenga conto delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 8 e della valutazione complessiva di cui al paragrafo 5 (par. 9).
Art. 58 Valutazione
Questo nuovo articolo prevede che la Commissione europea effettui, entro 48 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, una valutazione dell’efficienza operativa di qualsiasi sistema informatico utilizzato per scambiare i dati dei beneficiari di protezione temporanea ai sensi della direttiva sull’afflusso massiccio (par. 1). La Commissione valuta inoltre l’impatto previsto del nuovo articolo 26 del regolamento Eurodac, in particolare per quanto riguarda l’uso di tali dati nel quadro della sicurezza da parte delle autorità designate (par. 2). In funzione dell’esito delle citate valutazioni, la Commissione europea ha la possibilità, se del caso, di presentare una proposta legislativa di modifica dell’articolo 26 (par. 3).
72 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.