Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 59 Sanzioni

L’articolo 41 relativo alle sanzioni cambia numerazione e diviene l’articolo 59, ma non subisce alcuna modifica materiale.

Art. 60 Ambito di applicazione territoriale

L’articolo precisa che le disposizioni del regolamento non si applicano agli Stati ai quali non si applica il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, fatta eccezione per le disposizioni relative all’applicazione del regolamento sul reinsediamento (determinazione di gruppi di rifugiati).

Art. 61 Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica

Questo articolo riprende la disposizione dell’attuale articolo 43 e subisce solo modifiche di natura formale. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati ed Europol devono notificare alla Commissione europea le autorità designate ai sensi dell’articolo 5. La Commissione europea pubblica tali informazioni nella GU.

Art. 62 Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 603/2013 viene abrogato 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 63 Entrata in vigore e applicazione

Questo articolo prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (par. 1) e si applichi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore (par. 2). Il documento di controllo dell’interfaccia del sistema va concordato tra gli Stati Dublino ed eu-LISA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (par. 4).

Il software di riconoscimento facciale va introdotto nell’Eurodac entro un anno dalla conclusione dello studio di cui all’articolo 57 paragrafo 4. Fino ad allora le immagini del volto sono conservate nel sistema centrale nella serie di dati relativi all’interessato e trasmesse a uno Stato in caso di riscontro positivo del confronto delle impronte digitali (par. 5).

Si stabilisce inoltre che le disposizioni del regolamento Eurodac non si applicano alle persone che godono di protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/38273 del Consiglio (Ucraina) o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente concessa in virtù della suddetta decisione di esecuzione nonché di sue eventuali future modifiche e di eventuali proroghe (par. 3).

Le disposizioni sulla protezione temporanea si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore delle altre disposizioni del regolamento (par. 2).

73 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.