Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
4.4 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione
4.4.1 La nuova normativa proposta
La maggior parte delle disposizioni del regolamento Eurodac sono direttamente applicabili e non richiedono il recepimento nel diritto nazionale. Alcune disposizioni richiedono tuttavia modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.
L’abrogazione del regolamento (UE) n. 603/2013 con il nuovo regolamento Eurodac apporta nuovi elementi che richiedono una verifica delle vigenti disposizioni di legge che riguardano, in particolare, i seguenti temi.
Interoperabilità
Il nuovo regolamento Eurodac contiene precisazioni volte ad assicurare l’interoperabilità dell’Eurodac con altri sistemi UE. Le relative modifiche di legge sono già previste nel quadro del progetto concernente l’interoperabilità approvato dal Parlamento nella primavera del 2021.74
Con l’applicazione dell’attuale sviluppo dell’acquis di Schengen, il CIR avrà un contenuto modificato in quanto i dati personali e biometrici delle persone richiedenti protezione internazionale, intercettate dopo aver attraversato illegalmente la frontiera Schengen, in condizione di soggiorno irregolare, accolte in gruppi di rifugiati o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso saranno in alcuni casi confrontati in automatico con gli altri sistemi europei. L’articolo 110a capoverso 1 AP-LStrI del progetto sull’interoperabilità75 fa già riferimento all’Eurodac.
Il progetto concernente l’interoperabilità va tuttavia modificato in modo da consentire alle autorità competenti per la registrazione nell’Eurodac di accedere al CIR e al MID. Sarà così possibile chiarire eventuali dubbi su identità multiple o verificare i collegamenti tra sistemi Schengen differenti. Pertanto, il futuro articolo 110c capoverso 1 LStrI deve essere integrato con la nuova lettera e (consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple). Anche l’articolo 110g capoverso 1 LStrI (accesso al MID ai fini dell’individuazione di identità multiple) subisce indirettamente una modifica nel contenuto poiché rimanda all’articolo 110c capoverso 1 LStrI.
74 Messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005.
75 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen, FF 2021 674