Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Rilevamento dei dati biometrici dall’età di 6 anni

I dati biometrici da rilevare in funzione delle diverse categorie di persone sono attualmente specificati nelle leggi. Occorre pertanto adeguare l’articolo 99 LAsi e l’articolo 111i LStrI. Riguardo alle norme specifiche sui minori e, in particolare, i minori non accompagnati, si rinvia all’articolo 17 LAsi, che non necessita di alcun adeguamento. Nel settore degli stranieri, invece, si precisa l’articolo 111i LStrI che, nell’ambito del presente avamprogetto, diviene articolo 109l AP-LStrI.

Poiché secondo il calendario attuale, le disposizioni rivedute nell’ambito del presente progetto entreranno in vigore successivamente o contemporaneamente al progetto concernente l’interoperabilità, il presente avamprogetto si basa sul progetto concernente l’interoperabilità, che ha modificato alcuni articoli della LStrI, segnatamente quelli che interessano l’Eurodac.

Registrazione di nuovi dati nel sistema centrale

Il regolamento Eurodac riveduto prevede la registrazione di nuovi dati, in particolare in relazione a procedure (Dublino o di altro tipo) in corso, al comportamento della persona, se rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico o se ha ottenuto assistenza per il rimpatrio. I nuovi dati, aggiunti a quelli attuali, sono ora raggruppati in categorie di dati. Questa novità comporta un adeguamento degli articoli vigenti. Viene proposto un nuovo articolo 102abisAP-LAsi, mentre l’articolo 102aterriprende l’attuale articolo 102abisLAsi riformulato. Analogamente, l’attuale articolo 111i LStrI (art. 109l AP-LStrI, così numerato sulla base del progetto concernente l’interoperabilità) è stato rivisto ed è stato creato un articolo introduttivo 109k AP-LStrI, numerato sulla base del progetto concernente l’interoperabilità.

Novità riguardanti l’accesso ai dati Eurodac

Le autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata potranno consultare l’Eurodac. Sotto il profilo tecnico, queste ricerche passano sempre dal NAP (National Access Point), che risponde all’autorità che ha lanciato l’interrogazione. L’accesso ai dati Eurodac è previsto unicamente per le autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata; durante i negoziati si è infatti deciso di non accordarlo alle autorità incaricate delle procedure per i permessi, in quanto non sono tenute a verificare l’eventuale rischio migratorio. Le autorità competenti in materia di visti devono poter accedere ai dati Eurodac, in particolare per verificare i riscontri positivi di interrogazioni riguardanti i richiedenti un visto per soggiorno di breve durata (art. 9c regolamento [CE] n. 767/2008 modificato dal regolamento 2021/1134).

Anche l’unità nazionale ETIAS deve poter accedere ai dati Eurodac nell’ambito dei suoi compiti, in particolare la verifica manuale delle corrispondenze tra fascicoli ETIAS e fascicoli Eurodac.

La procedura per l’ottenimento dei dati Eurodac a fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è svolta solo dopo aver eseguito l’interrogazione del CIR. Questa procedura a due fasi è prevista