Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 140Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
Norme di delega a favore del Consiglio federale
La LAsi e la LStrI devono prevedere norme di delega a favore del Consiglio federale, che deve poter disciplinare vari aspetti della banca dati Eurodac a livello di ordinanza esecutiva, sempreché gli sviluppi informatici consentano alle autorità di accedere elettronicamente ai dati. Occorre quindi stilare un elenco preciso dei dati contenuti nel sistema e i diversi accessi da parte delle autorità sia in modalità di sola lettura che in modalità di scrittura. Si tratta di aspetti già disciplinati per i diversi sistemi d’informazione europei come il VIS, l’EES o l’ETIAS. L’avamprogetto propone quindi un nuovo articolo 109lterAP-LStrI e un nuovo articolo 109d AP-LAsi.
Sanzioni
Le sanzioni in caso di uso improprio dei dati dell’Eurodac sono ora disciplinate dalla nuova lettera e dell’articolo 120d LStrI, nella versione approvata dal Parlamento nel quadro dell’interoperabilità. Nella fattispecie, è necessario aggiornare gli articoli ai quali fa riferimento.
Ricollocazione
La ricollocazione si riferisce ai richiedenti l’asilo o alle persone che hanno già ricevuto protezione. Tenuto conto della notifica parziale dell’UE, tali casi non sono presi in considerazione nel presente avamprogetto. Eventualmente dovrebbe essere modificato l’articolo 102atercapoverso 7 lettera e AP-LAsi menzionando i richiedenti l’asilo e i rifugiati riconosciuti.
Accesso ai dati dell’Eurodac da parte delle unità nazionali ETIAS e delle autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata
Gli accessi previsti dagli articoli 9 e 10 del nuovo regolamento sono integrati nel progetto di revisione della LStrI. Queste disposizioni sono attuate nell’articolo 109l capoverso 10 AP-LStrI.
Confronto dei dati biometrici con i dati già contenuti nell’Eurodac
Conformemente al capo IX del regolamento Eurodac, le procedure di confronto dei dati biometrici sono integrate nelle disposizioni proposte (art. 109l cpv. 5 AP-LStrI e art. 102atercpv. 5 AP-LAsi).
Modifica delle disposizioni approvate nel quadro del protocollo Eurodac
Le disposizioni approvate nel quadro del protocollo Eurodac e del trattato di Prüm devono essere modificate in base al nuovo regolamento Eurodac e ai riferimenti in esso contenuti. Si propone inoltre una revisione indipendente dal recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen. Questi articoli sono modificati (art. 109lquater AP-LStrI e 102aquaterAP-LAsi).