Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
4.4.2 Attuazione
Situazione attuale
Dati registrati
Nel 2013, il regolamento (UE) n. 603/2013 ha sostituito il regolamento (CE)
n. 2725/200028 (regolamento Eurodac) recepito dalla Svizzera nell’ambito dell’AAD e applicato in Svizzera dal 12 dicembre 2008. Il principale obiettivo del regolamento Eurodac è sempre quello di determinare le regole d’utilizzo della banca dati centrale europea per l’attuazione effettiva del regolamento Dublino III. Questa banca dati contiene segnatamente le impronte digitali delle categorie di persone seguenti:
– richiedenti l’asilo maggiori di 14 anni (dati di categoria I);
– persone maggiori di 14 anni che entrano illegalmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen e che non sono respinte alla frontiera (dati di categoria II).
Inoltre, la banca dati consente di raffrontare i dati delle persone maggiori di 14 anni intercettate sul territorio di un dato Stato Dublino sprovviste dei documenti richiesti per il soggiorno (dati di categoria III) con i dati di categoria I. I dati di categoria I di cui all’articolo 11 del vigente regolamento Eurodac vengono confrontati con quelli nel sistema centrale e poi registrati nello stesso. I dati di categoria II di cui all’articolo 14 paragrafo 2 del vigente regolamento Eurodac sono registrati nel sistema senza previo confronto. Le impronte digitali di categoria III sono confrontate con i dati dei richiedenti l’asilo in Eurodac per determinare se la persona sia nota al sistema; non sono invece registrati nello stesso. La conferma tramite il sistema Eurodac che una persona ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino costituisce, conformemente al regolamento Dublino, uno dei motivi che consentono di determinare la responsabilità dello Stato Dublino che ha trattato per primo la domanda d’asilo. La prima entrata illegale in uno Stato Dublino costituisce parimenti uno dei criteri per determinare la responsabilità di uno Stato Dublino per il trattamento di una domanda d’asilo.
Le impronte digitali dei richiedenti l’asilo (categoria I) e delle persone fermate all’atto di valicare illegalmente una frontiera esterna Schengen (categoria II) sono i principali dati che vengono trasmessi al sistema centrale . Altri dati quali il luogo e la data della presentazione della domanda d’asilo o del fermo, la data del rilevamento dattiloscopico e la data della trasmissione dei dati vanno da sempre comunicati al sistema centrale. Conformemente agli articoli 11 e 14 paragrafo 2 del regolamento Eurodac riveduto, è opportuno aggiungere l’ID utente dell’autorità che fornisce i dati (identificativo utente dell’operatore, operator user ID). Inoltre, in presenza di un richiedente protezione internazionale (categoria I), occorre fornire diverse informazioni supplementari in funzione della situazione, conformemente all’articolo 11 lettere h-k del regolamento Eurodac. Per esempio, qualora una persona sia presa o ripresa in carico dalla Svizzera, occorre comunicare la data dell’arrivo in Svizzera al sistema centrale. Qualora sia comprovato che una persona ha lasciato gli Stati Dublino per oltre