Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

tre mesi, oppure in caso di esecuzione riuscita di un allontanamento, occorre comunicare la data della partenza. Infine, se la Svizzera accetta di essere lo Stato responsabile e di trattare la domanda di protezione internazionale in virtù dell’articolo 17 del regolamento Dublino III, occorre comunicare la data dell’erogazione della decisione al sistema centrale. Conformemente all’articolo 9 del nuovo regolamento Eurodac, le impronte digitali dei richiedenti l’asilo, così come i dati di cui all’articolo 11 lettere b-g del regolamento Eurodac (categoria I), devono essere trasmesse al sistema centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La medesima regola si applica anche alle persone intercettate al momento di entrare illegalmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen (categoria II). Questa regola delle 72 ore non si applica invece ai cittadini di Stati terzi o agli apolidi che soggiornano illegalmente in uno Stato Dublino (categoria III), giacché i dati possono essere soltanto confrontati e non vengono registrati nel sistema.

Contrassegno dei dati

Attualmente è prevista la possibilità di contrassegnare i dati nell’Eurodac (art. 18 regolamento Eurodac). Lo Stato Dublino che concede asilo o protezione a un richiedente deve pertanto contrassegnare i dati del sistema centrale. Inoltre, il sistema centrale informa tutti gli Stati Dublino che hanno in precedenza trasmesso dei dati riguardanti la persona interessata, affinché contrassegnino parimenti tali dati. Non appena contrassegnati, i dati relativi alla persona che ha ottenuto protezione internazionale sono sempre trasmessi allo Stato che chiede un confronto digitale, ma recano un contrassegno distintivo che indica lo statuto particolare della persona. Il contrassegno consente di identificare le persone che beneficiano della protezione di uno Stato Dublino e in questo modo sarà visibile lo Stato che ha concesso tale protezione. I dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale sono cancellati automaticamente soltanto dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali (art. 10 regolamento Eurodac).

Esperto in dattiloscopia

Attualmente, un esperto in dattiloscopia è chiamato a verificare immediatamente i risultati positivi forniti da Eurodac. Un eventuale risultato inconcludente del controllo va notificato quanto prima, al massimo entro tre giorni lavorativi, alla Commissione europea e all’agenzia responsabile per la gestione dei sistemi informatici europei (agenzia IT).

Novità

Dati registrati

Per le persone appartenenti alla categoria I è necessario inserire una serie di dati personali, fra cui l’immagine del volto, a partire dall’età di 6 anni. Inoltre, nel sistema centrale vanno ora registrate informazioni quali il rifiuto della protezione, l’eventuale minaccia per l’ordine pubblico o il fatto di aver ricevuto un sostegno o assistenza al rimpatrio.