Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

– il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)81;

– la futura legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC, LE-UDSC)82.

La necessità di coordinamento tra il presente avamprogetto e i progetti menzionati è illustrata nel dettaglio al punto 4.6.

4.5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

4.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. abis, seconda nota a piè di pagina83

Il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato nell’ambito della revisione totale del regolamento Eurodac. Occorre pertanto aggiornare la relativa nota a piè di pagina riprendendo la formulazione prevista nell’ambito delle modifiche legislative per l’ETIAS.

Art. 109k Sistema d’informazione Eurodac

Nell’ambito del progetto sull’interoperabilità, il vigente articolo 111i è stato abrogato e inserito nell’articolo 109k. Il citato articolo 109k costituisce, al pari dell’articolo 102abisAP-LAsi, una nuova disposizione creata in seguito al recepimento del presente regolamento Eurodac. L’articolo prevede ora una definizione del sistema centrale Eurodac e del suo contenuto, analogamente agli altri sistemi d’informazione Schengen. Si rinuncia all’indicazione di tutti i dati da inserire a seconda delle diverse categorie di persone, in quanto un tale elenco sarebbe molto lungo. Si propone pertanto di disciplinare nella legge unicamente le categorie di dati contenute nel sistema centrale Eurodac. Si potranno elencare tutti i vari dati del sistema in un’ordinanza esecutiva.

Il capoverso 1 stabilisce che il sistema Eurodac contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che hanno depositato una domanda d’asilo (lett. a), partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura (lett. b), sono stati tratti in salvo da un’emergenza in mare (lett. c), hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno

81 FF 2020 6963

82 FF 2022 2725

83 LStrI modificata dal decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’acquis di Schengen).