Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Per tutte le categorie è inoltre opportuno indicare rapidamente quale Stato Dublino sia responsabile a seguito di tale verifica o di un cambiamento legato o meno alla clausola di sovranità. Occorre inoltre indicare la data di uscita, se è accertato che la persona ha lasciato lo spazio Schengen.
Inoltre, ove disponibili andrebbero registrati nel sistema il tipo e il numero del documento di viaggio e una scansione a colori di ogni documento d’identità o di viaggio, con un’indicazione della sua autenticità. Se ciò non fosse possibile, dovrebbe essere registrato qualsiasi altro documento atto a facilitare l’identificazione del cittadino di un Paese terzo o dell’apolide, con indicazione dell’autenticità.
Contrassegno e cancellazione dei dati
Il nuovo regolamento Eurodac introduce una modifica a livello di contrassegno dei dati: i dati delle persone che ottengono un titolo di soggiorno o un diritto di residenza senza aver depositato una domanda d’asilo verranno contrassegnati nel sistema Eurodac e non più cancellati. In tal modo, l’ottenimento del titolo di soggiorno e il motivo della concessione saranno visibili nel sistema. La stessa disposizione si applica alle persone che hanno lasciato lo spazio Schengen: tale menzione figurerà nel sistema e non sarà più cancellata anticipatamente.
Esperti in dattiloscopia e immagini del volto
Si ricorrerà, come già oggi, agli attuali esperti qualificati in materia di dattiloscopia. Tuttavia, le impronte digitali verranno analizzate unicamente in caso di corrispondenza multipla. A lungo termine, quando la tecnica lo consentirà, si procederà anche al confronto delle immagini del volto. Analogamente, un eventuale riscontro Eurodac di immagini del volto darà adito a verifica solamente in caso di dubbio sul fatto che si tratti della medesima persona.
4.4.3 Particolare necessità di coordinamento
Il recepimento e la trasposizione del regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare per quanto riguarda:
– il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto79;
– il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE80;
79 FF 2021 741
80 FF 2021 674