Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

parte di un gruppo di persone bisognose di protezione (lett. d), sono entrati o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. e ed f).

Il capoverso 2 elenca le categorie di dati trasmessi all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica: i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità (lett. a), le impronte digitali e l’immagine del volto (lett. b), i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino (lett. c) e altri dati secondo il regolamento Eurodac riguardanti la persona e la sua identità (lett. d). Questi comprendono anche determinati dati personali degni di particolare protezione, come i dati relativi a procedimenti penali o alla salute, un eventuale atto violento e la conclusione che la persona potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna (lett. d). È qui compreso anche il sostegno finanziario nel quadro del rimpatrio.

Secondo il capoverso 3, i dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 109l Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac

L’attuale articolo 111i LStrI corrisponde all’articolo 109k AP-LStrI della versione interoperabile. È parzialmente modificato a causa dei nuovi inserimenti nell’Eurodac e per motivi di sistematica diviene l’articolo 109l AP-LStrI. La nuova numerazione si basa sul progetto concernente l’interoperabilità.

Cpv. 1

Il nuovo regolamento Eurodac abbassa a sei anni l’età delle persone alle quali devono essere rilevati i dati biometrici, che finora era di 14 anni. Inoltre, ora si stabilisce che devono essere rilevate non solo le impronte digitali, ma anche l’immagine del volto (dati biometrici). Questo capoverso è modificato di conseguenza. Il vigente capoverso 2 elenca in modo esaustivo i dati da rilevare oltre alle impronte digitali. La legge riveduta rinuncia a un elenco esaustivo e, per i dati da registrare oltre alle impronte digitali e all’immagine del volto, rimanda semplicemente al regolamento Eurodac. L’attuale capoverso 2 è pertanto abrogato. Le precedenti lettere a e b del capoverso 1 sono ora riunite nella lettera a; per maggiore precisione è stata apportata una modifica redazionale. Conformemente all’articolo 23 del regolamento Eurodac, la nuova lettera b stabilisce inoltre che occorre rilevare i dati necessari anche delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Questa precisazione integra qui anche il precedente capoverso 6 (soggiorno illegale).

L’obbligo di inserire i dati, in particolare quelli relativi alle persone che soggiornano in modo irregolare nello spazio Dublino, comporta anche la possibilità per le autorità competenti di procedere a un’interrogazione del sistema per verificare in che misura i dati siano già stati inseriti.

Sono specificate le autorità che registreranno o tratteranno i dati nell’Eurodac, ossia le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere o sul territorio svizzero: l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti in materia di stranieri.