Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 2

Occorre introdurre un nuovo capoverso 2, poiché l’articolo 14 del regolamento Eurodac stabilisce che per i minori non accompagnati deve essere immediatamente designata una persona di fiducia per la tutela dei loro interessi durante il rilevamento dei dati biometrici.

Cpv. 3

Il capoverso rimane invariato, ad eccezione del rinvio all’articolo 109k capoverso 2 per i dati da trasmettere.

Cpv. 4

Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 4 e prevede, come già oggi, che se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali, queste siano trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento è cessato. Ad integrazione, ciò vale oltre che per le impronte digitali anche per l’immagine del volto.

Cpv. 5

Questo capoverso riprende e modifica le norme dei precedenti capoversi 7 e 8 concernenti il confronto e la registrazione nell’Eurodac. Si stabilisce che tutti i dati trasmessi secondo l’articolo 109k capoverso 2 sono registrati nell’Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Tuttavia, secondo l’articolo 28 del regolamento Eurodac il confronto tramite l’immagine del volto è svolto solamente quando non è possibile tramite le impronte digitali.

Il risultato del confronto viene poi comunicato alla SEM.

Cpv. 6

Questo capoverso è identico all’attuale capoverso 5.

Cpv. 7

L’attuale capoverso 7 stabilisce che i dati raccolti sono trasmessi alla SEM per l’inoltro all’unità centrale. Questa disposizione è eliminata. Il nuovo capoverso 7 stabilisce in linea generale che nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino la SEM, in qualità di punto di accesso nazionale, è competente per la comunicazione con l’unità centrale del sistema Eurodac e per il trattamento dei dati.

Cpv. 8

Secondo questo capoverso, in virtù degli articoli 13 e 14 del regolamento Eurodac, se l’allontanamento è eseguito con successo occorre comunicare all’unità centrale la data dell’espulsione o della partenza dal territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.