Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Cpv. 9
Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 8. L’articolo 29 paragrafi 5–8 del regolamento Eurodac prevede un nuovo termine per la conservazione dei dati, ovvero cinque anni anziché gli attuali 18 mesi. La durata di conservazione viene quindi prolungata di 3,5 anni. Viene inoltre adeguato il riferimento ai dati da trasmettere aggiungendo che, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto è distrutta automaticamente dopo tale periodo (dati biometrici). Si precisa altresì che la SEM deve chiedere senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Per gli altri motivi finora previsti – l’ottenimento di un titolo di soggiorno (cpv. 8 lett. a) e l’uscita dal territorio (cpv. 8 lett. b) – non è più prevista alcuna cancellazione anticipata.
Cpv. 10
Questo capoverso stabilisce quali autorità possono consultare i dati dell’Eurodac e in quali casi, ossia la SEM, per l’adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS (lett. a), e la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE nonché le autorità di controllo alle frontiere, per il rilascio, la revoca, l’annullamento o il rifiuto di un visto (lett. b).
Cpv. 11
Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 9. È unicamente modificato il rimando ai capoversi ai quali si applicano le procedure di cui agli articoli 102b, 102c e 102e LAsi.
Art. 109lbis84Comunicazione di dati dell’Eurodac
L’articolo 109l AP-LStrI è stato formulato nel quadro dell’interoperabilità e riprende l’attuale articolo 111d capoverso 5 LStrI. Con il recepimento del nuovo regolamento Eurodac, esso deve comprendere un nuovo capoverso e deve essere rinumerato, dato che il presente progetto si basa unicamente sulla versione interoperabile. È auspicabile una numerazione sistematica che tenga conto dei nuovi articoli 109k e 109l AP-LStrI.
Cpv. 1
Il capoverso 1 prevede un divieto di base di fornire dati Eurodac. Esso è modificato per riprendere le formulazioni scelte nell’ambito dei progetti EES85 ed ETIAS86.
84 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen).
85 FF 2019 221
86 FF 2020 6963