Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 2

La SEM potrà comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento Eurodac (cfr. punto 4.3).

Art. 109lterDisposizioni esecutive relative all’Eurodac

Questo articolo impone al Consiglio federale di disciplinare diversi punti relativi al sistema d’informazione Eurodac. In particolare, è tenuto a designare per ciascuna delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoversi 1 e 10 le unità alle quali spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni e a definire la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109lquatercapoverso 2. Vanno inoltre precisate le norme in materia di protezione e conservazione dei dati. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale potrà emanare una nuova ordinanza Eurodac.

Art. 109lquater87Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale

Questa disposizione è stata adottata con l’articolo 111j nell’ambito dell’approvazione del trattato di Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’accordo PCSC con gli USA. Per motivi sistematici l’articolo deve essere rinumerato. Occorre altresì modificarne il contenuto, indicando ai capoversi 2 e 4 l’immagine del volto e la consultazione tramite dati alfanumerici (come il cognome, il nome o la data di nascita). Subisce inoltre alcuni adeguamenti formali, in particolare per quanto riguarda i rimandi al regolamento Eurodac, che devono essere aggiornati (cpv. 3 e 5).

Viene eliminato l’attuale capoverso 1 secondo cui la SEM è il punto di accesso nazionale ed è abilitata a effettuare il confronto nel sistema Eurodac. Questo aspetto è già disciplinato dall’articolo 109l capoverso 7 AP-LStrI. Il capoverso 2, che designa le autorità autorizzate a consultare i dati, è integrato dal SIC e dalle autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano, come previsto per il CIR, il VIS e l’EES. In tal modo si garantisce la coerenza tra i relativi atti normativi. Questo capoverso diventa inoltre il capoverso 1.

Infine, il capoverso 6 del progetto Prüm è stralciato, in quanto l’elenco dei reati di terrorismo e dei reati gravi è disciplinato dalla legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2), attualmente in fase di revisione. Non ha infatti molto senso moltiplicare le definizioni contenute nei cataloghi; a questo proposito si rimanda alla LSIS (art. 12 cpv. 2 AP-LSIS).

Art. 109lquinquiesVerifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac

Questo articolo corrisponde all’articolo 102aquinquiesAP-LAsi (cfr. punto 4.5.2) ed è ora integrato nella LStrI poiché si riferisce anche ai cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente o che sono entrati illegalmente.

87 FF 2021 741