Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 149Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
Art. 110 cpv. 1, seconda nota a piè di pagina88
Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è esplicitato all’articolo 110 capoverso 1 AP-LStrI. È opportuno precisare la nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/818, modificato da ultimo dal presente regolamento Eurodac.
Art. 110c cpv. 1 lett. e89
L’articolo 110c capoverso 1 definisce le autorità autorizzate a consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi. Per consentire alle autorità competenti per l’asilo e gli stranieri di accedere al CIR quando inseriscono dati nell’Eurodac, dopo le lettere a-d va aggiunta una nuova lettera e. Poiché alcuni compiti nell’ambito della procedura d’asilo all’aeroporto o dell’intercettazione di persone che soggiornano illegalmente sul territorio e alle frontiere interne possono essere delegati dai Cantoni all’UDSC (art. 97 della legge del 18 marzo 200590 sulle dogane [LD]), quest’ultimo deve avere accesso al CIR.
L’articolo 110c capoverso 2 prevede che tali autorità possano consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR purché abbiano accesso all’EES, al C-VIS, all’Eurodac o al SIS. Pertanto, le autorità di cui alla lettera e del capoverso 1 potranno consultare i dati e i riferimenti del CIR. Inoltre, tali autorità devono poter accedere anche al MID, che contiene i diversi collegamenti tra i sistemi Schengen relativi alle stesse identità. Il progetto concernente l’interoperabilità non deve essere modificato di conseguenza. L’articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle identità diverse nel MID) rimanda alle autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1. In questo modo, in futuro anche queste ultime avranno accesso al MID.
Art. 120d lett. e91
Una nuova lettera e relativa al sistema Eurodac deve essere integrata nella disposizione sulle sanzioni per l’uso illecito dei dati prevista nel quadro dell’interoperabilità (art. 120d). La disposizione chiarisce cosa s’intende per uso illecito dei dati Eurodac. In questo caso la persona è punita con una multa.
88 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen).
89 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen).
90 RS 631.0
91 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen).