Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

4.5.2 Legge sull’asilo

Art. 99 rubrica, cpv. 1–4

Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell’immagine del volto

L’articolo 99 consente ora di rilevare l’immagine del volto (in passato: fotografie) e le impronte digitali a partire dall’età di 6 anni. Il titolo dell’articolo è modificato di conseguenza. Questa disposizione consente, come già oggi, di collegare i dati rilevati nell’ambito dell’Eurodac alla banca dati gestita da fedpol e dalla SEM (AFIS).

Cpv. 1

Questo capoverso prevede la possibilità di registrare i dati biometrici di ogni persona richiedente l’asilo a partire dall’età di 6 anni. Come già oggi, se lo ritiene opportuno il Consiglio federale può prevedere il rilevamento dei dati biometrici per minori di età inferiore ai sei anni. Si tratta di una normativa specifica per il settore dell’asilo, in quanto non riguarda solo l’Eurodac, ma anche altre banche dati. Le eccezioni all’inserimento dei dati biometrici previste dal regolamento Eurodac sono già prese in considerazione nella legislazione vigente (art. 13 regolamento Eurodac).

Cpv. 2–4

Questi capoversi indicano ora le immagini del volto anziché le fotografie, che è un termine meno preciso. Per il resto rimangono invariati. L’uso delle immagini del volto nel quadro dell’AFIS è ora giuridicamente possibile.

Gli altri capoversi dell’articolo 99 non subiscono modifiche.

Art. 102abisSistema d’informazione Eurodac

Analogamente agli altri sistemi d’informazione Schengen, l’articolo definisce il sistema d’informazione Eurodac e il suo contenuto. L’attuale disposizione Eurodac (art. 102abisLAsi) che disciplina diversi aspetti del sistema è ripresa nell’articolo 102ater. Come per l’articolo 109k LStrI del presente avamprogetto, nella legge non sono più menzionati tutti i dati da registrare, ma ci si limita a categorie di dati. Un elenco completo di tutti i dati per categoria di persone sarebbe sproporzionato e non sarebbe in linea con le disposizioni vigenti per gli altri sistemi d’informazione (VIS, EES ecc.).

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce il contenuto del sistema d’informazione Eurodac e in particolare le categorie di persone i cui dati saranno trasmessi al sistema: i richiedenti l’asilo, le persone che partecipano a una procedura di reinsediamento o sono ammesse nel quadro di tale procedura, coloro che sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e coloro che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. A queste categorie si aggiungono le persone tratte in salvo da un’emergenza in mare (lett. c) o che