Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione (lett. d).

Cpv. 2

Il capoverso 2 elenca le diverse categorie di dati trasmessi al sistema d’informazione Eurodac: i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità (lett. a), le impronte digitali e l’immagine del volto (lett. b), i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino (lett. c) e altri dati personali degni di particolare protezione conformemente al regolamento Eurodac riguardanti la persona e la sua identità (lett. d). Questi comprendono anche determinati dati personali degni di particolare protezione, come i dati relativi a procedimenti penali e amministrativi o alla salute. Quest’ultima categoria di dati comprende, per esempio, le informazioni relative alle caratteristiche della persona, come l’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (cfr. art. 109k cpv. 2 AP-LStrI).

Questi dati sono menzionati negli articoli riguardanti le diverse categorie di persone (richiedenti l’asilo, persone che entrano illegalmente in Svizzera, persone che soggiornano illegalmente in Svizzera e persone che sono state tratte in salvo in mare o che hanno ottenuto protezione con lo statuto S).

Cpv. 3

I dati relativi all’identità e ai documenti di viaggio e i dati biometrici verranno registrati nell’archivio comune di dati di identità (CIR), elemento essenziale per l’interoperabilità dei sistemi d’informazione europei.

Art. 102aterRegistrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac

L’attuale articolo 102abisLAsi diviene l’articolo 102aterAP-LAsi. Alcune disposizioni sono tuttavia oggetto di revisione. Vengono stabilite le autorità autorizzate a inserire i dati nell’Eurodac nel settore dell’asilo e quelle autorizzate ad accedere al sistema per consultare i dati. La SEM continua a costituire il punto di contatto nazionale per l’Eurodac.

Cpv. 1

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 102abiscapoverso 1 LAsi. Ora viene precisato che la SEM funge da punto di accesso nazionale.

Cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce chi è autorizzato a inserire dati nell’Eurodac e a consultarlo. Si tratta dei collaboratori della SEM, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della polizia aeroportuale per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo (lett. a). Per analogia, devono poter accedere al sistema anche la SEM e le rappresentanze svizzere all’estero con compiti nella procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati (lett. b). Queste autorità hanno infatti l’obbligo