Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
di inserire i dati e devono pertanto poter accedere all’Eurodac; potranno inoltre ottenere i dati già registrati relativi alla persona in questione.
Cpv. 3
Il nuovo capoverso 3 riprende l’attuale capoverso 2 dell’articolo 102abisLAsi. Le autorità devono trasmettere i dati al sistema entro 72 ore dal loro rilevamento. Per i dati da trasmettere si rimanda ora all’articolo 102abiscapoverso 2 AP-LAsi.
Cpv. 4
Il capoverso 4 riprende l’attuale capoverso 2bisdell’articolo 102abisLAsi menzionando anche l’immagine del volto.
Cpv. 5
Il capoverso 5 riprende l’attuale capoverso 3 dell’articolo 102abisLAsi. Un nuovo rimando all’articolo 102abiscapoverso 2 sostituisce l’attuale menzione dei dati trasmessi al sistema. Il nuovo capoverso 5bisstabilisce che, se non è possibile eseguire il confronto sulla base delle impronte digitali, occorre basarsi sull’immagine del volto. Il nuovo regolamento Eurodac prevede effettivamente una sussidiarietà dell’immagine del volto (art. 28).
Cpv. 6
Questo capoverso riprende invariato l’attuale capoverso 2terdell’articolo 102abis LAsi.
Cpv. 7
Il capoverso 7 riprende in linea di principio l’attuale capoverso 2quaterdell’articolo 102abisLAsi che disciplina i dati o le informazioni comunicati in un secondo tempo all’unità centrale Eurodac. Lo Stato Dublino competente va indicato non appena è stato determinato (lett. a). Occorre inoltre indicare, come peraltro avviene già oggi, la data di arrivo in Svizzera del richiedente preso o ripreso in carico; entrambi i casi sono ora riuniti nella medesima lettera b. Le lettere c e d riprendono invariato il diritto vigente. La lettera e è parzialmente nuova e prevede che la Svizzera indichi nel sistema la propria competenza per l’esame della domanda d’asilo se, in virtù della clausola di sovranità del regolamento UE sulla gestione dell’asilo e della migrazione (art. 35) o nell’ambito di un programma di reinsediamento, diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l’esame della domanda o concede alla persona un titolo di soggiorno. Anche la lettera f è nuova e si basa sul nuovo regolamento Eurodac il quale prevede, in caso di mancato rispetto dei termini per un trasferimento Dublino, che la competenza dello Stato venga aggiornata. A tale proposito, il regolamento Eurodac rinvia al regolamento AMMR (arti. 37 regolamento AMMR).