Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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inviate da Frontex o dall’EUAA nei limiti dei loro mandati, purché tali esperti o funzionari di collegamento dispongano di una formazione e di qualifiche pertinenti (par. 9).
Art. 9 Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti
Durante gli accertamenti, i cittadini di Paesi terzi rimangono a disposizione delle autorità preposte (par. 1). Indicano nome, data di nascita, sesso e nazionalità, forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati (par. 2 lett. a) e forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento Eurodac (par. 2 lett. b).
Art. 10 Monitoraggio dei diritti fondamentali
Gli Stati Schengen adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti. Assicurano inoltre, se del caso, l’avvio di un procedimento giudiziario civile o penale in caso di mancato rispetto o mancata applicazione dei diritti fondamentali, conformemente al diritto nazionale (par. 1).
Il paragrafo 2 stabilisce che ciascuno Stato Schengen, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo, istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente che:
– monitora il rispetto durante gli accertamenti del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura d’asilo, il principio di non respingimento, l’interesse superiore del minore e le norme pertinenti, tra cui le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento;
– garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi.
Il meccanismo di monitoraggio indipendente riguarda tutte le attività intraprese dagli Stati Schengen nell’attuazione del regolamento in oggetto. Inoltre, il meccanismo di monitoraggio indipendente può formulare raccomandazioni annuali agli Stati Schengen.
Gli Stati Schengen predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l’indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti ai sensi Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti105 (Convenzione contro la tortura), partecipano al funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente e possono essere loro assegnati dei compiti.
Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle
105 RS 0.105.1