Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

autorità che effettuano gli accertamenti. Purché uno o più di tali istituzioni, organizzazioni o organismi non siano direttamente coinvolti nel meccanismo di monitoraggio indipendente, quest’ultimo stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente espleta i suoi compiti sulla base di verifiche a campione e verifiche casuali senza preavviso. Gli Stati Schengen garantiscono al meccanismo di monitoraggio indipendente accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di accoglienza e i centri di trattenimento, le persone e i documenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi. L’accesso ai luoghi o alle informazioni classificate pertinenti è concesso solo alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio indipendente e che hanno ricevuto l’idoneo nulla osta di sicurezza.

L’Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati Schengen per quanto riguarda l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio e il suo funzionamento indipendente. Gli Stati Schengen possono chiedere all’Agenzia di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio indipendente.

La Commissione europea tiene conto dei risultati dei meccanismi di monitoraggio indipendenti nella sua valutazione dell’effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1 e dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune d’asilo di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 né il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività di Frontex di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896 (par. 3).

Gli Stati Schengen dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 di mezzi finanziari adeguati (par. 4).

Art. 11 Trasmissione di informazioni

Gli Stati Schengen provvedono affinché i cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue (par. 1):

– le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti e i loro possibili esiti;

– il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo, incluse le circostanze specificate all’articolo 30 del regolamento sulla procedura d’asilo o nel corrispondente diritto nazionale (in particolare art. 2 e 10 LAsi);

– i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all’articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 8 paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone;